COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 39 del 23/12/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo A.S.D Chiesanuova 1975 Avverso Inibizione Fino Al 142017 Del Signor Gai Nicola. (C.U. N. 27 Del 17112016)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 39 del 23/12/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo A.S.D Chiesanuova 1975 Avverso Inibizione Fino Al 142017 Del Signor Gai Nicola. (C.U. N. 27 Del 17112016) Propone rituale reclamo la ASD Chiesanuova 1975 avverso la sanzione in oggetto comminata dal GST della Toscana con la seguente motivazione: “A gioco fermo entrava indebitamente sul terreno di gioco dirigendosi verso il DG con fare minaccioso e lo strattonava per due volte per la maglia senza procurargli dolore. Nel frattempo lo offendeva.”. La reclamante chiede una riduzione della sanzione, ammettendo che il signore Gai, dirigente facente funzione di massaggiatore, era entrato sul terreno di gioco senza autorizzazione poiché un calciatore della società Chiesanuova si trovava a terra colpito da un avversario con due pugni non visto dall’arbitro. Tuttavia il Gai secondo la reclamante non avrebbe fatto alcunchè, anche se non spiega in realtà nel reclamo quale sarebbe stato il reale comportamento del medesimo, né se l’entrata del Gai fosse finalizzata a soccorrere il calciatore a terra piuttosto che a protestare verso il DG per l’episodio violento del quale il giocatore era rimasto vittima. La C.A.S.T., sulla scorta degli atti esaminato il reclamo ed acquisito il supplemento di rapporto, decide di respingere il reclamo stesso. Il DG ribadisce in toto il proprio rapporto, e, nel mentre conferma che vi era una calciatore a terra, asserisce che le intenzioni del Gai erano rivolte più a protestare nei suoi confronti, che a soccorrere il calciatore. Aggiunge che il tono ed i modi della protesta erano quelli descritti nel rapporto, culminati nel doppio strattonamento senza causare dolore. Le argomentazioni difensive sono irrilevanti, ed i fatti provati. La sanzione appare congrua e va confermata. P.Q.M. La C.A.S.T. respinge il reclamo, ordina l’acquisizione della tassa relativa.
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