COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 39 del 23/12/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Oggetto: C.U. n. 25 del 23.11.2016 Reclamo del A.S.D. Monterotondo avverso la squalifica inflitta al calciatore Gonnelli Sebastiano per 5 gare.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 39 del 23/12/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Oggetto: C.U. n. 25 del 23.11.2016 Reclamo del A.S.D. Monterotondo avverso la squalifica inflitta al calciatore Gonnelli Sebastiano per 5 gare. Con tempestivo reclamo l’A.S.D. Monterotondo impugna la squalifica inflitta al calciatore Gonnelli Sebastiano per 5 gare, comminata dal Giudice Sportivo di Livorno con la seguente motivazione: 'a fine gara rivolgeva frasi offensive al d.g., di poi appoggiava il dito sul petto del d.g. reiterando le offese. Sanzione aggravata perché capitano'. La reclamante, con stringate e succinte motivazioni, ritiene eccessiva la sanzione comminata, contestando i motivi posti a fondamento del provvedimento impugnato, in quanto frutto di un'erronea valutazione dei fatti da parte del direttore di gara. Precisa in proposito che il calciatore non ha toccato il direttore di gara, essendosi limitato a protestare verbalmente per la decisione arbitrale avversa, facendo altresì presente che la decisione che ha scatenato le proteste del giocatore non ha comunque influito sull'esito della gara, ragione per cui il calciatore non avrebbe avuto motivo di comportarsi così come indicato dall'arbitro in referto. C Conclude chiedendo di essere ascoltata dall'Organo adito, salvo poi rinunciarvi con fax del 15.12.2016. La Corte, acquisito il supplemento di rapporto, così decide. Osserva il Collegio che le deduzioni della reclamante non trovano alcun riscontro nelle risultanze arbitrali, alle quali, come noto, viene riconosciuto carattere privilegiato nella gerarchia delle fonti probatorie. Le suddette risultanze, seppur non scalfiscono o condizionano il giudizio interpretativo del Giudicante sul fatto, ne orientano inevitabilmente la decisione in ordine all'esistenza o meno del fatto stesso. Nel caso di specie l’arbitro, sollecitato dalla Corte a precisare i fatti sui motivi di reclamo, ha confermato quanto dettagliatamente descritto nel rapporto di gara e, in particolare, la condotta ingiuriosa e irriguardosa del Gonnelli posta a fine gara nei suoi confronti, peraltro reiterata più volte, e di aver 'stimolato' anziché soffocato gli animi della protesta nei suoi confronti, venendo meno ai doveri strettamente connessi al fatto di rivestire la qualifica di capitano. Elementi tutti che paiono in definitiva decisivi per poter affermare la responsabilità del Gonnelli in ordine ai fatti contestati, da ritenersi peraltro aggravata dal fatto di rivestire il ruolo di capitano al momento del fatto, il che, per buona pace della reclamante, giustifica e rende del tutto legittimo l'aggravamento della sanzione. In conclusione, pertanto, non si ravvisano ragioni per ridurre la sanzione impugnata. P.Q.M. la C.S.A.T.T.: - respinge il reclamo proposto dalla A.S.D. Monterotondo e, per l'effetto conferma la squalifica per 5 gare inflitta al calciatore Gonnelli Sebastiano; - ordina procedersi con l’addebito della tassa di reclamo.
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