• Stagione sportiva: 2016/2017
DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE – datato 07.06.2016 a carico di :
MEREGALLI Gregory, nella sua qualità di calciatore, per aver violato l’art. 1bis commi 1 e 5 CGS in relazione agli artt. 10, co 2 del CGS e 39 delle NOIF, per aver partecipato alla gara del 20/03/2016 tra Alto Lario Calcio e Pontese, valevole per il campionato giovanissimi del comitato di Sondrio, partecipando in posizione irregolare privo del necessario titolo.
BIZZI Davide, nella sua qualità di Dirigente, per aver violato l’art. 1bis commi 1 e in relazione agli art. 61, co 1 e 5 del CGS e 39 delle NOIF, per aver sottoscritto in qualità di Dirigente accompagnatore, la distinta della gara di cui sopra.
SEGANTINI Alessandro, nella sua qualità di Presidente, per aver violato l’art. 1bis commi 1 e 5 CGS in relazione agli artt. 10, co 2 del CGS e 39 delle NOIF, per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del giocatore Meregalli e per aver consentito l’utilizzo dello stesso in occasione della gara sopra descritta.
ASD ALTO LARIO, a titolo di responsabilità diretta e oggettiva , ex Art.4, comma 1e 2, CGS in relazione al comportamento addebitato ai succitati tesserati.
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 03 del 14/07/2016
Delibera del Tribunale Federale Territoriale
DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE – datato 07.06.2016 a carico di :
MEREGALLI Gregory, nella sua qualità di calciatore, per aver violato l'art. 1bis commi 1 e 5 CGS in relazione agli artt. 10, co 2 del CGS e 39 delle NOIF, per aver partecipato alla gara del 20/03/2016 tra Alto Lario Calcio e Pontese, valevole per il campionato giovanissimi del comitato di Sondrio, partecipando in posizione irregolare privo del necessario titolo.
BIZZI Davide, nella sua qualità di Dirigente, per aver violato l'art. 1bis commi 1 e in relazione agli art. 61, co 1 e 5 del CGS e 39 delle NOIF, per aver sottoscritto in qualità di Dirigente accompagnatore, la distinta della gara di cui sopra.
SEGANTINI Alessandro, nella sua qualità di Presidente, per aver violato l'art. 1bis commi 1 e 5 CGS in relazione agli artt. 10, co 2 del CGS e 39 delle NOIF, per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del giocatore Meregalli e per aver consentito l'utilizzo dello stesso in occasione della gara sopra descritta.
ASD ALTO LARIO, a titolo di responsabilità diretta e oggettiva , ex Art.4, comma 1e 2, CGS in relazione al comportamento addebitato ai succitati tesserati.
Il Tribunale Federale Territoriale del CRL, esperiti gli incombenti di rito, preso atto che all’udienza fissata per il giorno 07.07.2016, il Rappresentante della Procura ha concordato con i deferiti presenti l'applicazione delle sanzioni ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23 CGS nei seguenti termini:
MEREGALLI Gregory, nella sua qualità di calciatore, 1 giornata di squalifica da scontarsi nel campionato di appartenza nella stagione sportiva 2016/2017.
BIZZI Davide, nella sua qualità di Dirigente, la sanzione di giorni 20 di inibizione.
SEGANTINI Alessandro, nella sua qualità di Presidente, la sanzione di 20 giorni di inibizione.
ASD ALTO LARIO, a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, € 100,00 di ammenda oltre a 1 punto di penalizzazione da scontarsi nel campionato giovanissimi stagione sportiva 2016/2017.
Osserva
Dagli atti e dai documenti depositati dalla Procura Federale emerge la responsabilità dei deferiti e per tanto non è possibile emettere provvedimenti di assoluzione;
Esaminato l'accordo raggiunto ai sensi dell'art. 23, lo ritiene equo ed ammissibile.
Tanto premesso il Tribunale Federale Territoriale,
commina
MEREGALLI Gregory, nella sua qualità di calciatore, 1 giornata di squalifica da scontarsi nel campionato di appartenza nella stagione sportiva 2016/2017.
BIZZI Davide, nella sua qualità di Dirigente, la sanzione di giorni 20 di inibizione.
SEGANTINI Alessandro, nella sua qualità di Presidente, la sanzione di 20 giorni di inibizione.
ASD ALTO LARIO, a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, € 100,00 di ammenda oltre a 1 punto di penalizzazione da scontarsi nel campionato giovanissimi stagione sportiva 2016/2017.
Manda la Segreteria del CRL di comunicare direttamente alle parti la presente delibera.
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MEREGALLI Gregory, nella sua qualità di calciatore, per aver violato l’art. 1bis commi 1 e 5 CGS in relazione agli artt. 10, co 2 del CGS e 39 delle NOIF, per aver partecipato alla gara del 20/03/2016 tra Alto Lario Calcio e Pontese, valevole per il campionato giovanissimi del comitato di Sondrio, partecipando in posizione irregolare privo del necessario titolo.
BIZZI Davide, nella sua qualità di Dirigente, per aver violato l’art. 1bis commi 1 e in relazione agli art. 61, co 1 e 5 del CGS e 39 delle NOIF, per aver sottoscritto in qualità di Dirigente accompagnatore, la distinta della gara di cui sopra.
SEGANTINI Alessandro, nella sua qualità di Presidente, per aver violato l’art. 1bis commi 1 e 5 CGS in relazione agli artt. 10, co 2 del CGS e 39 delle NOIF, per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del giocatore Meregalli e per aver consentito l’utilizzo dello stesso in occasione della gara sopra descritta.
ASD ALTO LARIO, a titolo di responsabilità diretta e oggettiva , ex Art.4, comma 1e 2, CGS in relazione al comportamento addebitato ai succitati tesserati."