F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 138 del 20 dicembre 2016 Procedimento disciplinare a carico di SANTO FALCONE

F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 138 del 20 dicembre 2016 Procedimento disciplinare a carico di SANTO FALCONE – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone, Casale. Durante con compiti di segreteria. La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico: - considerato che il sig. SANTO FALCONE è stato deferito per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione all’articolo 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico ed all’art. 38, comma 1, delle NOIF, ed in riferimento all’art. 30, commi 2, 3 e 4 dello Statuto Federale, nonché all’art.15, commi 1 e 2, del CGS per aver eluso il cd “vincolo di giustizia sportiva”, depositando avanti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria, una denuncia querela a carico del sig. Giuseppe Costa, atto quest’ultimo privo di autorizzazione federale anche in deroga al richiamato vincolo; - valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per sei mesi ed € 500,00 di ammenda; Ritenuto che: - i fatti risultano documentalmente comprovati; P.Q.M. dichiara il sig. SANTO FALCONE responsabile dell’addebito disciplinare che è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la pena minima edittale pari a sei mesi di squalifica ed € 500,00 di ammenda.
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