F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 138 del 20 dicembre 2016 Procedimento disciplinare a carico di LUIGI PIANGERELLI

F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 138 del 20 dicembre 2016 Procedimento disciplinare a carico di LUIGI PIANGERELLI – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone, Casale. Durante con compiti di segreteria. La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico: - considerato che il sig. LUIGI PIANGERELLI è stato deferito per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione anche agli articoli 10, comma 1, e art. 15, commi 1 e 10, del Regolamento Agenti dei calciatori in vigore dall’ 1.2.2007 al 7.4.2010, nonché dagli artt. 16, commi 1 e 8, e 20, commi 2 e 9, del Regolamento agenti vigente fino al 31 marzo 2015, per essersi avvalso dell’attività di agente del sig. Vanni Pozzolo, senza conferirgli formale mandato, nella stipulazione contrattuale con la società A.C. Cesena del 5.10.2009 e del 10.7.2010, mentre il medesimo rappresentava di fatto la citata società, così determinando una situazione di conflitto d’interessi; - valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione dell’ammenda di € 9.000,00; Ritenuto che: - in via preliminare occorre affrontare la questione relativa alla competenza di questa Commissione a decidere il caso di specie; questione, questa, rilevabile anche d’ufficio in base ai principi del c.p.c. cui rinvia il combinato disposto degli artt. 1, comma 2, C.G.S. e 2, comma 6, C.G.S. CONI; - al riguardo è da ritenersi che ai fini della individuazione del giudice competente assuma rilievo determinante lo status del tesserato al momento del compimento del fatto contestato, come si ricava dal combinato disposto degli art. 32 ter, comma 6, C.G.S. e 39, commi 1 e 2, Regolamento Settore Tecnico; - nel caso di specie al deferito vengono contestate due violazioni disciplinari relative alla sua attività di calciatore, poste in essere anteriormente al suo tesseramento quale tecnico iscritto nell’Albo del Settore Tecnico (avvenuto per la prima volta nella s/s 2011/12); - di conseguenza deve ritenersi insussistente la competenza di questa Commissione Disciplinare a decidere il deferimento in oggetto; - tuttavia, avendo il Tribunale Federale Nazionale negato la propria competenza a decidere sul caso di specie con decisione pubblicata con C.U. n. 22 del 7.10.2016, occorre verificare se esista nell’ordinamento endofederale uno strumento volto a risolvere il conflitto di competenza; - allo stato né il C.G.S. FIGC né il C.G.S. CONI individuano uno specifico mezzo di soluzione dei conflitti di competenza; - per colmare la lacuna occorre pertanto rifarsi ai principi e alle norme generali del processo civile, come stabilito dall’art. 2, comma 6, C.G.S. CONI; - costituisce principio generale del codice di procedura civile, codificato dagli artt. 45 e 47, comma 4, c.p.c. quello per cui, in caso di conflitto di competenza spetti al secondo giudice dichiaratosi incompetente richiedere d’ufficio il regolamento di competenza con ordinanza che dispone la rimessione del fascicolo d’ufficio alla cancelleria della Corte di Cassazione; - nell’ordinamento endofederale – entro i cui limiti occorre rimanere – l’organo chiamato a risolvere, con funzione analoga a quella svolta dalla Corte di Cassazione, le questioni di diritto particolarmente rilevanti ovvero quelle su cui sia sorto un contrasto giurisprudenziale è la Corte Federale di Appello a Sezioni Unite, come si ricava, tra l’altro, dall’art. 31, comma 6, C.G.S.; - la lacuna dell’ordinamento federale può pertanto risolversi individuando in tale organo quello cui deve essere rimessa d’ufficio la questione di competenza; P.Q.M. dichiara il proprio difetto di competenza sul deferimento in oggetto e, rilevata la sussistenza di un conflitto di competenza, richiede d’ufficio il relativo regolamento, disponendo la trasmissione degli atti alla Corte Federale di Appello a Sezioni Unite.
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