F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 138 del 20 dicembre 2016 Procedimento disciplinare a carico di RODRIGO FAILLI

F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 138 del 20 dicembre 2016 Procedimento disciplinare a carico di RODRIGO FAILLI – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone, Casale. Durante con compiti di segreteria. La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico: - considerato che il signor RODRIGO FAILLI è stato deferito per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1, del CGS e 38, commi 1 e 2, del vigente Regolamento del Settore Tecnico per avere: a) il 23 febbraio 2016 inviato messaggi, a mezzo sms, al collega Tommaso Palilla di chiaro tenore offensivo e minaccioso, tutti a disposizione ed in comunicazione alla Giudicante; b) per avere tenuto il giorno 24 febbraio 2016 negli spogliatoi della società Polisportiva Margine Coperta SS Darl un comportamento antisportivo, non consono al ruolo di educatore e, comunque contrario ad una corretta condotta deontologica nei confronti del predetto collega, arrivando persino a procurare al medesimo una lesione – con colpo alla tempia – che è stata valutata dal Presidio Ospedaliero del Pronto Soccorso San Jacopo di Pistoia guaribile con sette giorni di prognosi; - valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi nove. Ritenuto che: - in via preliminare deve respingersi la richiesta istruttoria avanzata dal deferito in quanto le circostanze contenute nei capitoli di prova richiesti sono già stati oggetto di specifico approfondimento in fase di indagine e non emergono, pertanto fatti nuovi meritevoli di approfondimenti di ulteriore istruttoria; - l’invio da parte del deferito di messaggi a mezzo sms dal tenore chiaramente e gravemente offensivo e minaccioso risulta documentalmente comprovato e non può giustificarsi con l’invocata esimente della provocazione, giacché il contenuto dei messaggi inviati risulta del tutto sproporzionato rispetto alla condotta del sig. Palilla, tenuto conto anche del mezzo utilizzato che consentiva al deferito di ponderare più attentamente le proprie parole e risposte; - quanto al capo b) del deferimento, risulta comprovato perché ammesso dallo stesso deferito che vi è stato un contatto fisico seppur limitato ad uno spintonamento, mentre non risultano comprovati i più gravi episodi di violenza denunciati come risulta confermato dal certificato di pronto soccorso in atti; - da ultimo la Commissione ritiene di dover evidenziare che il comportamento del denunciante, avulso dall’oggetto del presente procedimento, sarebbe meritevole di approfondimenti da parte dell’organo competente P.Q.M. dichiara il sig. RODRIGO FAILLI responsabile dell’addebito disciplinare contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica di mesi quattro.
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