FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2016-2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 107/AA del 28/12/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: ALBERTI –MATERIETTI – MOUSTINE – PEDRAZZOLI – ROCCA – SPANDRIO – STANGONI – TRAVERSI

FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2016-2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 107/AA del 28/12/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: ALBERTI –MATERIETTI – MOUSTINE – PEDRAZZOLI – ROCCA – SPANDRIO – STANGONI - TRAVERSI Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 79 pf 16/17 adottato nei confronti dei Sigg.ri Andrea ALBERTI, Cesare MATERIETTI, Adnan MOUSTINE, Matteo PEDRAZZOLI, Simone ROCCA, Simone SPANDRIO, Federico STANGONI, Francesco TRAVERSI, avente ad oggetto la seguente condotta: Cesare MATERIETTI, all’epoca dei fatti Arbitro effettivo della Sezione A.I.A. di Sondrio, per avere, in violazione dell’art. 1 bis comma 3 del C.G.S., omesso di presentarsi, benché ritualmente convocato e senza addurre alcun motivo di legittimo impedimento, innanzi all’Organo Inquirente; Simone SPANDRIO, Andrea ALBERTI, Cesare MATERIETTI, Adnan MOUSTINE, Matteo PEDRAZZOLI, Simone ROCCA, Federico STANGONI, Francesco TRAVERSI, per avere tutti, in concorso tra di loro e quali soggetti appartenenti alla Sezione A.I.A. di Sondrio, nella propria rispettiva qualità, all’epoca dei fatti, di Presidente della Sezione il primo e di Arbitri effettivi gli altri, in violazione degli artt. 1 bis, comma 1, del C.G.S. e 40, comma 1 e 3, lett. c), del vigente Regolamento A.I.A., nel prendere parte e intrattenere tra loro una conversazione via chat, utilizzando l’applicazione di messaggistica istantanea denominata “WhatsApp”, gravemente leso l’onore, il prestigio e il decoro di un Organo di giustizia della F.I.G.C. e, segnatamente, della Corte Sportiva Territoriale di Appello presso il C.R. Lombardia, nella sua valenza di corpo istituzionale e nei suoi singoli componenti; nonché, nel contempo, proferito e indirizzato minacce e ritorsioni verso, sia, la società Polisportiva Valmalenco, sia, i tesserati e i tifosi di quest’ultima; in particolare, per aver, nel “chattare” tra loro, quali soggetti tutti iscritti e partecipi al gruppo “WhatsApp” denominato “A.I.A. Sondrio”, condividendo integralmente i contenuti dei diversi messaggi tra essi scambiati e quindi ciascuno degli stessi finendo - in tal modo - per fare indirettamente propri questi ultimi pur non essendone direttamente l’artefice e/o autore materiale, affermato: a) (con riferimento alla Corte Sportiva Territoriale di Appello presso il C.R. Lombardia e alla decisione assunta da quest’ultima di far ripetere, per errore tecnico dell’Arbitro Adnan Moustine della Sezione A.I.A. di Sondrio, la gara Pol. Valmalenco / Ardenno Buglio disputata in data 16/03/2016 e valida per il Campionato di Terza Categoria C.R. Lombardia, stagione sportiva 2015-16) “…..Che teste di……”…; “…..Teniamo presente che i geni della situazione sono quelli della commissione di appello…..”; b) (con riferimento alla Pol. Valmalenco, ai suoi tesserati e alla sua tifoseria) “…..mercoledì sera voglio la sezione al completo sugli spalti in quel di Vassalini ad insultare per 90 minuti la Polisportiva Valmalenco”; “……naturalmente a partire da domani ogni collega che arbitrerà una squadra qualsiasi della Valmalenco dovrà espellere minimo n. 3 giocatori e far perdere la partita……”; “……propongo di metterci d’accordo fra noi e simulare un’aggressione a fine gara da parte dei tifosi Malenchi”;  vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sigg.ri Andrea ALBERTI, Cesare MATERIETTI, Adnan MOUSTINE, Matteo PEDRAZZOLI, Simone ROCCA, Simone SPANDRIO, Federico STANGONI, Francesco TRAVERSI;  vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;  vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;  rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 20 giorni di squalifica per il Sig. Andrea ALBERTI, 30 giorni di squalifica per il Sig. Cesare MATERIETTI, 20 giorni di squalifica per il Sig. Adnan MOUSTINE, 20 giorni di squalifica per il Sig. Matteo PEDRAZZOLI, 20 giorni di squalifica per il Sig. Simone ROCCA, 20 giorni di squalifica per il Sig. Simone SPANDRIO, 20 giorni di squalifica per il Sig. Federico STANGONI e 20 giorni di squalifica per il Sig. Francesco TRAVERSI; si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
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