• Stagione sportiva: 2016/2017
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 11 TFT 03 DEL 26 LUGLIO 2016
Delibera del Tribunale Federale Territoriale
Procedimento n° 540/B DEFERIMENTO A CARICO DI: POL. MONTAGNAREALE A.S.D. (ME) Sig. ANTONIO SIDOTI (Presidente POL. MONTAGNAREALE A.S.D.) Sigg. Valerio Puglia, Salvatore Ceraolo, Angelo Costanzo, Sebastiano Guidara, Nicolò Marco Micalizzi, Giuseppe Nastasi, Vincenzo Buzzanca e Mattia Pintaudi, calciatori già tesserati per la società’ POL. MONTAGNAREALE A.S.D. Campionato di 1^ categoria, stagione sportiva 2014/2015. Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all’obbligo delle visite mediche finalizzate all’accertamento della idoneità all’attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n. 36).
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COMUNICATO UFFICIALE N° 11 TFT 03 DEL 26 LUGLIO 2016
Delibera del Tribunale Federale Territoriale
Procedimento n° 540/B DEFERIMENTO A CARICO DI: POL. MONTAGNAREALE A.S.D. (ME) Sig. ANTONIO SIDOTI (Presidente POL. MONTAGNAREALE A.S.D.) Sigg. Valerio Puglia, Salvatore Ceraolo, Angelo Costanzo, Sebastiano Guidara, Nicolò Marco Micalizzi, Giuseppe Nastasi, Vincenzo Buzzanca e Mattia Pintaudi, calciatori già tesserati per la società’ POL. MONTAGNAREALE A.S.D. Campionato di 1^ categoria, stagione sportiva 2014/2015. Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n. 36). Con nota del 31/05/2016 proc. 14098/438 pf 15-16 MS/ag, la Procura Federale ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva nell’indicata stagione sportiva. La Società deferita ha fatto pervenire nota difensiva con allegati n° 5 certificati di idoneità medico-sportiva dei sigg. Angelo Costanzo, Basilio Tumeo (non deferito), Nicolò Marco Micalizzi, Gianluca Mannino (non deferito) e Salvatore Ceraolo, ammettendo tuttavia l’addebito relativamente ai calciatori Valerio Puglia, Sebastiano Guidara, Giuseppe Nastasi, Vincenzo Buzzanca e Mattia Pintaudi. Le parti deferite non sono tuttavia comparse all’udienza dibattimentale, sebbene ritualmente convocate. Il rappresentante della Procura Federale ha insistito sui motivi di deferimento ed ha concluso chiedendo l’applicazione delle seguenti sanzioni: - ammenda di € 1.000,00 a carico della società POL. MONTAGNAREALE A.S.D.; - l’inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi dieci a carico del tesserato deferito sig. Antonio Sidoti; - squalifica per due giornate a carico dei calciatori sigg. Valerio Puglia, Salvatore Ceraolo, Angelo Costanzo, Sebastiano Guidara, Nicolò Marco Micalizzi, Giuseppe Nastasi, Vincenzo Buzzanca e Mattia Pintaudi, già tesserati per la società’ deferita. Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l’idoneità medico-sportiva dei sopra indicati calciatori nella stagione sportiva 2014/2015, che sarebbe stato onere della Società di acquisire di volta in volta al tesseramento e conservare agli atti societari, come imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva. In particolare, per quanto riguarda i calciatori sigg. Angelo Costanzo, Nicolò Marco Micalizzi e Salvatore Ceraolo non si può non rilevare che gli stessi hanno conseguito la certificazione di idoneità medico-sportiva solo in data 15/01/2015, pur avendo disputato, fino alla predetta data, rispettivamente n° 9 gare, n° 14 gare e n° 4 gare. Non senza ricordare che: “La produzione da parte della Società della documentazione medica – indipendentemente dal possesso dell’idoneità in capo al singolo atleta – è finalizzata alla necessità che gli organi federali competenti siano in grado di vagliare costantemente e tempestivamente la posizione del profilo psicofisico dell’atleta in ossequio alla disciplina di rango primario dettata dal decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla L.R. Sicilia n° 36/2000”. (C.F.A. 3^ sezione – C.U. n° 005 2016/2017). P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi: - l’ammenda di € 800,00 (ottocento/00) a carico della società POL. MONTAGNAREALE A.S.D.; - l’inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi quattro a carico del sig. Antonio Sidoti; - l’ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori sigg. Valerio Puglia, Salvatore Ceraolo, Angelo Costanzo, Sebastiano Guidara, Nicolò Marco Micalizzi, Giuseppe Nastasi, Vincenzo Buzzanca e Mattia Pintaudi, già tesserati per la società deferita. Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.
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COMUNICATO UFFICIALE N° 11 TFT 03 DEL 26 LUGLIO 2016
Delibera del Tribunale Federale Territoriale
Procedimento n° 540/B DEFERIMENTO A CARICO DI: POL. MONTAGNAREALE A.S.D. (ME) Sig. ANTONIO SIDOTI (Presidente POL. MONTAGNAREALE A.S.D.) Sigg. Valerio Puglia, Salvatore Ceraolo, Angelo Costanzo, Sebastiano Guidara, Nicolò Marco Micalizzi, Giuseppe Nastasi, Vincenzo Buzzanca e Mattia Pintaudi, calciatori già tesserati per la società’ POL. MONTAGNAREALE A.S.D. Campionato di 1^ categoria, stagione sportiva 2014/2015. Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all’obbligo delle visite mediche finalizzate all’accertamento della idoneità all’attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n. 36)."