COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 11 TFT 03 DEL 26 LUGLIO 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Procedimento n° 541/B DEFERIMENTO A CARICO DI: A.S.D. SANTA LUCIA (SR) Sig. SIMONE DI STEFANO (Presidente A.S.D. SANTA LUCIA) Sig. Manuel Schiavone, calciatori già tesserati per la società’ deferita Campionato C5 serie C2, stagione sportiva 2014/2015. Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all’obbligo delle visite mediche finalizzate all’accertamento della idoneità all’attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n. 36).

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2016/2017 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 11 TFT 03 DEL 26 LUGLIO 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Procedimento n° 541/B DEFERIMENTO A CARICO DI: A.S.D. SANTA LUCIA (SR) Sig. SIMONE DI STEFANO (Presidente A.S.D. SANTA LUCIA) Sig. Manuel Schiavone, calciatori già tesserati per la società’ deferita Campionato C5 serie C2, stagione sportiva 2014/2015. Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n. 36). Con nota del 31/05/2016 proc. 14116/461 pf 15-16 MS/ag, la Procura Federale ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva del calciatore indicato in n° 3 gare di campionato nell’indicata stagione sportiva. Le parti deferite hanno fatto pervenire a questo Tribunale Federale Territoriale memoria difensiva contenente istanza di archiviazione allegando tra gli altri anche il certificato di idoneità medico-sportiva del calciatore sig. Manuel Schiavone. All’udienza dibattimentale nessuno è comparso per i deferiti nonostante rituale notifica. Il rappresentante della Procura Federale ha insistito sui motivi di deferimento ed ha concluso chiedendo l’applicazione delle seguenti sanzioni: - ammenda di € 100,00 a carico della società A.S.D. SANTA LUCIA; - l’inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi uno a carico del tesserato deferito sig. Simone Di Stefano; - squalifica per una giornata a carico del calciatore sig. Manuel Schiavone, già tesserato per la società’ deferita. Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l’idoneità medico-sportiva del sopra indicato calciatore, a precedere, fino alla data di rilascio l’ultimo certificato in data 13/02/2015, che sarebbe stato onere della Società di acquisire di volta in volta al tesseramento e conservare agli atti societari, come imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva. In particolare, il calciatore in questione, ancora privo di certificazione, ha tuttavia partecipato alle gare del Santa Lucia disputate il 20/12/2014, il 17/01/2015 e il 31/01/2015. Non senza ricordare che: “La produzione da parte della Società della documentazione medica – indipendentemente dal possesso dell’idoneità in capo al singolo atleta – è finalizzata alla necessità che gli organi federali competenti siano in grado di vagliare costantemente e tempestivamente la posizione del profilo psicofisico dell’atleta in ossequio alla disciplina di rango primario dettata dal decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla L.R. Sicilia n° 36/2000”. (C.F.A. 3^ sezione – C.U. n° 005 2016/2017). P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi: - l’ammenda di € 100,00 (cento/00) a carico della società A.S.D. SANTA LUCIA; - l’inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi uno a carico del sig. Simone Di Stefano; - l’ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico del calciatore sig. Manuel Schiavone, già tesserato per la società deferita. Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.
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