COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 11 TFT 03 DEL 26 LUGLIO 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Procedimento n° 542/B DEFERIMENTO A CARICO DI: A.S.D. ATENE (ME) Sig. SALVATORE MANGANO (Presidente A.S.D. ATENE) Sigg. Claudio Celi, Giuseppe Di Natale, Luciano Orefici, Gianluca Scarpulla, Giacomo Sorrenti, Federico Alessandro, Gaetano Maisano e Claudio Carai, calciatori già tesserati per la società’ deferita. Campionato C5 serie C2, stagione sportiva 2014/2015. Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all’obbligo delle visite mediche finalizzate all’accertamento della idoneità all’attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n. 36).

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2016/2017 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 11 TFT 03 DEL 26 LUGLIO 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Procedimento n° 542/B DEFERIMENTO A CARICO DI: A.S.D. ATENE (ME) Sig. SALVATORE MANGANO (Presidente A.S.D. ATENE) Sigg. Claudio Celi, Giuseppe Di Natale, Luciano Orefici, Gianluca Scarpulla, Giacomo Sorrenti, Federico Alessandro, Gaetano Maisano e Claudio Carai, calciatori già tesserati per la società’ deferita. Campionato C5 serie C2, stagione sportiva 2014/2015. Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n. 36). Con nota del 01/06/2016 proc. 14133/452 pf 15-16 MS/ag, la Procura Federale ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva nell’indicata stagione sportiva. La Società deferita ha fatto pervenire nota difensiva con allegati n° 3 certificati di idoneità medico-sportiva dei sigg. Gianluca Scarpulla, Giuseppe Russo (non deferito) e Claudio Carai, sostenendo inoltre che il calciatore Di Natale non ha preso parte ad alcuna gara ufficiale ed ancora ammettendo l’addebito per i calciatori Federico Alessandro, Luciano Orifici, Giacomo Sorrenti, Gaetano Maisano tuttavia utilizzati soltanto nelle gare di C5 serie D fuori classifica. Nulla circa il calciatore Claudio Celi. A mezzo fax in data odierna la società ha ribadito di non essere in possesso dei certificati di idoneità relativi ai calciatori sigg. Di Natale, Scarpulla, Sorrenti, Orifici e Maisano, chiedendo tuttavia l’applicazione di una sanzione ridotta. Le parti deferite non sono comparse all’udienza dibattimentale odierna, sebbene ritualmente convocate. Il sig. Mangano ha fatto pervenire comunicazione giustificativa in merito. Il rappresentante della Procura Federale ha insistito sui motivi di deferimento ed ha concluso chiedendo l’applicazione delle seguenti sanzioni: - ammenda di € 1.000,00 a carico della società A.S.D. ATENE; - l’inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi dieci a carico del tesserato deferito sig. Salvatore Mangano; - squalifica per due giornate a carico dei calciatori sigg. Claudio Celi, Giuseppe Di Natale, Luciano Orefici, Gianluca Scarpulla, Giacomo Sorrenti, Federico Alessandro, Gaetano Maisano e Claudio Carai, già tesserati per la società’ deferita. Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti la responsabilità delle parti deferite (peraltro ammessa dalla Società stessa), mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l’idoneità medico-sportiva dei sopra indicati calciatori nella stagione sportiva 2014/2015, che sarebbe stato onere della Società di acquisire di volta in volta al tesseramento e conservare agli atti societari, come imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva. In particolare, per quanto riguarda i calciatori sigg. Gianluca Scarpulla e Claudio Carai non si può non rilevare che gli stessi hanno conseguito la certificazione di idoneità medicosportiva solo in data 06/02/2015, pur avendo disputato, fino alla predetta data, rispettivamente n° 12 gare e n° 10 gare. Gli altri calciatori deferiti, pur sprovvisti di certificato di idoneità, hanno disputato numerose gare, come meglio precisato in atto di deferimento e tra di essi anche il sig. Giuseppe Di Natale risulta avere disputato una gara. Non senza ricordare che: “La produzione da parte della Società della documentazione medica – indipendentemente dal possesso dell’idoneità in capo al singolo atleta – è finalizzata alla necessità che gli organi federali competenti siano in grado di vagliare costantemente e tempestivamente la posizione del profilo psicofisico dell’atleta in ossequio alla disciplina di rango primario dettata dal decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla L.R. Sicilia n° 36/2000”. (C.F.A. 3^ sezione – C.U. n° 005 2016/2017) P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi: - l’ammenda di € 800,00 (ottocento/00) a carico della società A.S.D. ATENE; - l’inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi quattro a carico del sig. Salvatore Mangano; - l’ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori sigg. Claudio Celi, Giuseppe Di Natale, Luciano Orefici, Gianluca Scarpulla, Giacomo Sorrenti, Federico Alessandro, Gaetano Maisano e Claudio Carai, già tesserati per la società deferita. Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.
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