COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 3 TFT 01 DEL 12 LUGLIO 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Procedimento n. 108/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. NUNZIO TRINGALE (Presidente A.S.D. ATLETICO SANFILIPPO); Campionato 2^ categoria – Stagione sportiva 2014 / 2015 La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 13406/82 pf15-16 SS/pp del 19 maggio 2016, il sig. Nunzio Tringale, Presidente della A.S.D. ATLETICO SANFILIPPO, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall’art. 1 bis comma 1 del C.G.S., anche con riferimento agli art. 38 comma 1 e 61, comma 1, delle N.O.I.F., per avere sottoscritto quale dirigente accompagnatore ufficiale la distinta della gara Aci San Filippo / S. Venerina del 15/03/2015, inserendovi il nominativo dell’allenatore sig. Fabrizio Faro, non regolarmente tesserato. Per la medesima violazione e quant’altro riferibile ad altre gare disputate dalla A.S.D. ATLETICO SANFILIPPO è nelle more intervenuto patteggiamento, ex art. 32 sexies del C.G.S. La parte deferita non ha fatto pervenire nei termini memorie difensive o documenti a discolpa e, sebbene regolarmente citata, non si è presentata all’udienza dibattimentale, nella quale il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l’applicazione della sanzione di mesi quattro di inibizione a carico del sig. Nunzio Tringale.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2016/2017 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 3 TFT 01 DEL 12 LUGLIO 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Procedimento n. 108/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. NUNZIO TRINGALE (Presidente A.S.D. ATLETICO SANFILIPPO); Campionato 2^ categoria – Stagione sportiva 2014 / 2015 La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 13406/82 pf15-16 SS/pp del 19 maggio 2016, il sig. Nunzio Tringale, Presidente della A.S.D. ATLETICO SANFILIPPO, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall'art. 1 bis comma 1 del C.G.S., anche con riferimento agli art. 38 comma 1 e 61, comma 1, delle N.O.I.F., per avere sottoscritto quale dirigente accompagnatore ufficiale la distinta della gara Aci San Filippo / S. Venerina del 15/03/2015, inserendovi il nominativo dell’allenatore sig. Fabrizio Faro, non regolarmente tesserato. Per la medesima violazione e quant’altro riferibile ad altre gare disputate dalla A.S.D. ATLETICO SANFILIPPO è nelle more intervenuto patteggiamento, ex art. 32 sexies del C.G.S. La parte deferita non ha fatto pervenire nei termini memorie difensive o documenti a discolpa e, sebbene regolarmente citata, non si è presentata all’udienza dibattimentale, nella quale il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l’applicazione della sanzione di mesi quattro di inibizione a carico del sig. Nunzio Tringale. Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti che in occasione della sopra indicata gara del Campionato di 2^ categoria, stagione sportiva 2014/2015, disputata dalla A.S.D. ATLETICO SANFILIPPO, nella distinta di gara il sig. Nunzio Tringale, nella veste di Dirigente accompagnatore ufficiale, ha indicato, quale allenatore, il nominativo del sig. Fabrizio Faro (allenatore iscritto nei ruoli del Settore Tecnico – cod. 119.574) senza che lo stesso fosse regolarmente tesserato. Le superiori emergenze inducono a ritenere fondato il deferimento, avendo il sig. Nunzio Tringale omesso di ottemperare agli obblighi nascenti dalle indicate norme di disciplina e regolamentari, derivandone altresì, per il principio dell’immedesimazione organica, la responsabilità della Società deferita, nel cui interesse è stata espletata l’attività come sopra contestata. Devono pertanto trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, come indicate in dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi a carico del sig. Nunzio Tringale la sanzione della inibizione per mesi due. La presente delibera va notificata alle parti e alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S
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