COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 3 TFT 01 DEL 12 LUGLIO 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Procedimento n° 529/B DEFERIMENTO A CARICO DI: A.S.D. HELLENIKA A.S. Sig. SEBASTIANO PORCHIA (Presidente della A.S.D. HELLENIKA A.S.); N° 7 calciatori tesserati per la società’ A.S.D. HELLENIKA AS; Campionato di 1^ categoria, stagione sportiva 2014/2015. Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all’obbligo delle visite mediche finalizzate all’accertamento della idoneità all’attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n. 36).

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2016/2017 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 3 TFT 01 DEL 12 LUGLIO 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Procedimento n° 529/B DEFERIMENTO A CARICO DI: A.S.D. HELLENIKA A.S. Sig. SEBASTIANO PORCHIA (Presidente della A.S.D. HELLENIKA A.S.); N° 7 calciatori tesserati per la società’ A.S.D. HELLENIKA AS; Campionato di 1^ categoria, stagione sportiva 2014/2015. Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n. 36). Con nota del 13/05/2016 prot. 12955/434 pf 15-16 MS/ag, la Procura Federale ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva nell’indicata stagione sportiva. La Società deferita ha fatto ritualmente pervenire memorie difensive e documenti a discolpa, affermando, qui in sintesi, di avere sempre soddisfatto l’obbligo di acquisizione di certificazione medica in relazione a tutti i calciatori e nella fattispecie di quelli deferiti, peraltro fidandosi dei calciatori nuovi tesserati, che assicuravano la loro idoneità agonistica nelle precedenti squadre di provenienza. Tali considerazioni sono state reiterate all’udienza dibattimentale dal legale rappresentante della Società deferita, che ha declinato responsabilità ascrivibili alla precedente gestione societaria. Il rappresentante della Procura Federale ha insistito sui motivi di deferimento ed ha concluso chiedendo l’applicazione delle seguenti sanzioni: ammenda di € 800,00 a carico della società A.S.D. HELLENIKA AS l’inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi otto a carico del sig. Sebastiano Porchia; squalifica per due giornate di gara a carico dei calciatori sigg. Giulio Schepis, Vincenzo Di Maio, Luca La Rosa, Andrea Piazzese, Giacomo Bordonali, Marco Gibilisco e Gesuele Limeri, già tesserati per la società’. Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti in atti e dalle certificazioni acquisite a cura della Società, che il deferimento è fondato. Emerge infatti che i calciatori deferiti sono stati iscritti in distinta come tesserati, prima di ottenere la stagionale certificazione di idoneità medica necessaria, in un certo numero di gare, come segue: Schepis Giulio (8 gare), Vincenzo Di Maio (1 gara), Luca La Rosa (13 gare), Andrea Piazzese (12 gare), Giacomo Bordonali (9 gare), Marco Gibilisco (6 gare) e Gesuele Limeri (1 gara). I certificati prodotti dalla Società deferita hanno validità soltanto a far data dal 02/01/2015, fatta eccezione per il sig. Gesuele Limeri il cui certificato medico è datato 14/10/2014, ma le gare indicate per ciascuno dei calciatori sono tutte precedenti a questa data. E non è stata data prova, da alcuno dei soggetti deferiti, circa l’esistenza di certificazioni di idoneità in corso di validità fino all’emissione dellacertificazione medica successiva. Ne consegue la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l’idoneità sportiva dei calciatori sigg. Giovanni Mazzola, Domenico Palazzotto, Pietro Romeo e Marco Guerrera, che sarebbe stato onere della Società di acquisire al tesseramento e conservare agli atti societari, come imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva. Le sanzioni seguono in misura ridotta, come in dispositivo, avuto riguardo all’avvenuta seppure tardiva regolarizzazione della posizione dei calciatori in questione, come detto sopra iscritti in distinta come tesserati prima di avere ottenuto la stagionale certificazione medica necessaria. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi: l’ammenda di € 300,00 (trecento/00) a carico della società A.S.D. Hellenika AS; l’inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi due a carico del sig. Sebastiano Porchia; l’ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori sigg. Giulio Schepis, Vincenzo Di Maio, Luca La Rosa, Andrea Piazzese, Giacomo Bordonali, Marco Gibilisco e Gesuele Limeri, già tesserati per la società deferita. Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.
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