COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 30 TFT 05 DEL 30 AGOSTO 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Procedimento n° 552/B DEFERIMENTO A CARICO DI: A.S.D. MITICO BOMBANA 2006 Sig. ROBERTO GRASSO (presidente all’epoca dei fatti) Sigg. Francesco Balsamo, Alessandro Confettura, Roberto Di Mauro, Roberto Laurentini, Luca Roberto Di Mauro, Luca Lombardo, Carlo Menza, Carmelo Puglisi, Gaetano Alessandro Toscano, Giovanni Bonomo, Dario Bonaccorso, Roberto Bruzzichesi, Roberto Testa, Massimiliano Lajacona, Francesco Navarria E Domenico Magri (calciatori tesserati per la società’ A.S.D. Mitico Bombana 2006, all’epoca dei fatti). Campionato di 3^ categoria, stagione sportiva 2014/2015. Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all’obbligo delle visite mediche finalizzate all’accertamento della idoneità all’attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n. 36).

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2016/2017 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 30 TFT 05 DEL 30 AGOSTO 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Procedimento n° 552/B DEFERIMENTO A CARICO DI: A.S.D. MITICO BOMBANA 2006 Sig. ROBERTO GRASSO (presidente all’epoca dei fatti) Sigg. Francesco Balsamo, Alessandro Confettura, Roberto Di Mauro, Roberto Laurentini, Luca Roberto Di Mauro, Luca Lombardo, Carlo Menza, Carmelo Puglisi, Gaetano Alessandro Toscano, Giovanni Bonomo, Dario Bonaccorso, Roberto Bruzzichesi, Roberto Testa, Massimiliano Lajacona, Francesco Navarria E Domenico Magri (calciatori tesserati per la società’ A.S.D. Mitico Bombana 2006, all’epoca dei fatti). Campionato di 3^ categoria, stagione sportiva 2014/2015. Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n. 36). Con nota del 22/06/2016 prot. 15277/946 pf 15-16 MS/ag, la Procura Federale ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva nell’indicata stagione sportiva. Le parti deferite non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive e/o documenti a discolpa, né sono comparse all’udienza dibattimentale, sebbene ritualmente convocate. In precedenza, all’esito della notifica della CCI, la società deferita ha fatto pervenire a mezzo del proprio legale due soli certificati medici (dei calciatori Dario Bonaccorso e Giovanni Bonomo), risultati tuttavia ininfluenti in relazione al periodo temporale qui preso in esame, affermando inoltre che i sigg. Roberto Grasso e Dario Bonaccorso non avessero preso parte a gare ufficiali nel campionato in discorso, circostanza tuttavia apparsa non vera nel caso del sig. Bonaccorso e non rilevante nel caso del sig. Roberto Grasso, deferito per altre violazioni. Il rappresentante della Procura Federale ha insistito sui motivi di deferimento ed ha concluso chiedendo l’applicazione delle seguenti sanzioni: - ammenda di € 1.800,00 a carico della società A.S.D. Mitico Bombana 2006; - l’inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi diciotto a carico del tesserato deferito sig. Roberto Grasso; - squalifica per una giornata di gara a carico dei calciatori sopra indicati, tesserati per la società’ deferita all’epoca dei fatti. Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti in atti la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l’idoneità sportiva dei calciatori tutti sopra indicati, che sarebbe stato onere della Società di acquisire di volta in volta al tesseramento e conservare agli atti societari, come imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva. Peraltro, anche con riferimento alle considerazioni difensive del legale della società deferita, va ricordato che: “La produzione da parte della Società della documentazione medica – indipendentemente dal possesso dell’idoneità in capo al singolo atleta – è finalizzata alla necessità che gli organi federali competenti siano in grado di vagliare costantemente e tempestivamente la posizione del profilo psicofisico dell’atleta in ossequio alla disciplina di rango primario dettata dal decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla L.R. Sicilia n° 36/2000”. (C.F.A. 3^ sezione – C.U. n° 005 2016/2017). P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi: - l’ammenda di € 1.500,00 (millecinquecento/00) a carico della società A.S.D. Mitico Bombana 2006; - l’inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi quindici a carico del sig. Roberto Grasso; - l’ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori sigg. Francesco Balsamo, Alessandro Confettura, Roberto Di Mauro, Roberto Laurentini, Luca Roberto Di Mauro, Luca Lombardo, Carlo Menza, Carmelo Puglisi, Gaetano Alessandro Toscano, Giovanni Bonomo, Dario Bonaccorso, Roberto Bruzzichesi, Roberto Testa, Massimiliano Lajacona, Francesco Navarria E Domenico Magri, tesserati per la società deferita all’epoca dei fatti. Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it