COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 39 TFT 06 DEL 06 SETTEMBRE 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Procedimento n. 117/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. MIRODDI SALVATORE NATALE (Presidente della A.S.D. Sportsoccer Milazzo1937)) Sig. SPADARO ANTONIO (calciatore) Sig. DEL BELLO MICHELE (calciatore) Sig. DEL BELLO TINDARO (Dirigente dell’ASD Sportsoccer Milazzo1937) Sig. ARICÒ SALVATORE (Dirigente dell’ASD Sportsoccer Milazzo 1937) A.S.D. SPORTSOCCER MILAZZO 1937
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2016/2017 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 39 TFT 06 DEL 06 SETTEMBRE 2016
Delibera del Tribunale Federale Territoriale
Procedimento n. 117/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. MIRODDI SALVATORE NATALE (Presidente della A.S.D. Sportsoccer Milazzo1937)) Sig. SPADARO ANTONIO (calciatore) Sig. DEL BELLO MICHELE (calciatore) Sig. DEL BELLO TINDARO (Dirigente dell’ASD Sportsoccer Milazzo1937) Sig. ARICÒ SALVATORE (Dirigente dell’ASD Sportsoccer Milazzo 1937) A.S.D. SPORTSOCCER MILAZZO 1937 La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota 15571/881 pf 15-16/AA/ac del 28 giugno 2016: - Il sig. Miroddi Salvatore Natale, nella qualità sopra specificata, per rispondere della violazione di cui all’art. 1bis, comma 1, C.G.S., in relazione agli artt. 10, comma 2 del C.G.S., 39 e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., per avere omesso di provvedere al regolare tesseramento dei calciatori Rando Antonio, Spadaro Antonio, Del Bello Ivan e Del Bello Michele e a far sottoporre gli stessi agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarli di specifica copertura assicurativa, nonché per avere consentito l’utilizzo degli stessi nel corso delle seguenti gare. Sportsoccer Milazzo 1937 – F24 Messina dell’8.11.2015 (Giov. Provinciali); Sportsoccer Milazzo 1937 – Villafranca (Giov. Provinciali) del 15.11.2015; Sportsoccer Milazzo 1937 – Gifra Milazzo (Giov. Provinciali) del 22.11.2015; Sportsoccer Milazzo 1937 – Giovanile Milazzo del 6.12.2015; USD Messana – Sportsoccer Milazzo 1937 (Giov. Provinciali) del 20.12.2015; Don Peppino Cutropia – Sportsoccer Milazzo 1937 (Giov. Provinciali) del 10.01.2016; F24 Messina – Sportsoccer Milazzo1937 (Giov. Provinciali) del 26.01.16; Sportsoccer Milazzo 1937 – Villafranca (Giov. Provinciali) del 31.01.2016. - Il sig. Spadaro Antonio (nato il 09.02.2001), nella qualità sopra specificata, per rispondere della violazione di cui all’art. 1bis, commi 1 e 5, C.G.S., in relazione agli artt. 10, comma 2 del GCS, 39 delle N.O.I.F. e 43 commi 1 e 6 delle N.O.I.F., per avere egli disputato le gare Sportsoccer Milazzo 1937 – Messana del 20.12.2015 (Giov. Provinciali Gir. B) e Don Peppino Cutropia – Sportsoccer Milazzo 1937 del 10.01.2016, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa. - Il sig. Del Bello Michele (nato il 03.09.2001), nella qualità sopra specificata, per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis, commi 1 e 5, del C.G.S., in relazione agli artt. 10, comma 2 del C.G.S., 39 delle NOIF e 43 commi 1 e 6, delle N.O.I.F. per avere egli disputato le seguenti gare di campionato Giovanissimi Provinciali Gir. B: Sportsoccer Milazzo 1937 – Messana del 20.12.2015, Don Peppino Cutropia – Sportsoccer Milazzo 1937 del 10.01.2016, F24 Messina – Sportsoccer Milazzo 1937 del 26.01.2016, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa. - Il sig. Del Bello Tindaro, nella qualità sopra citata, per rispondere della violazione di cui all’art. 1bis, comma, 1 C.G.S., in relazione agli artt. 61, comma 1 e 5, 39 e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F. per avere egli svolto le funzioni di Accompagnatore ufficiale della squadra della stessa società in occasione delle gare Sportsoccer Milazzo 1937 – Messana del 20.12.2015 (Giov. Provinciali Gir. B) e Sportsoccer Milazzo 1937 – Villafranca del 31.01.2016, in cui sono stati impiegati in posizione irregolare, in quanto non tesserati, i calciatori sigg. Spadaro Antonio e Del Bello Michele, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento dei calciatori stessi consegnata al direttore della gara e consentendo così che i predetti partecipassero alle gare senza essersi sottoposti agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotati di specifica copertura assicurativa. - Il sig. Aricò Salvatore, nella qualità sopra specificata, per rispondere della violazione di cui all’art. 1bis comma 1 C.G.S., in relazione agli artt. 61, comma 1 e 5, 39 e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F. per avere egli svolto le funzioni di Accompagnatore ufficiale della squadra della stessa società in occasione delle gare Don Peppino Cutropia – Sportsoccer Milazzo 1937 del 10.01.2016 (Giov. Provinciali), F24 Messina – Sportsoccer Milazzo 1937 (Giov. Provinciali Gir.B) del 26.01.2016 in cui sono stati impiegati in posizione irregolare, in quanto non tesserati, i calciatori sigg. Spadaro Antonio (nella prima gara) e Del Bello Michele (in entrambe le gare), sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento dei calciatori consegnata al direttore di gara e consentendo così i predetti partecipassero alla gara senza essersi sottoposti agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotati di specifica copertura assicurativa. - La A.S.D. Sportsoccer Milazzo 1937 per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ex art 4 commi 1 e 2 C.G.S., per i comportamenti posti in essere dai sig.ri Miroddi Salvatore Natale (Presidente), Del Bello Tindaro (Dirigente accompagnatore ufficiale della Società), Aricò Salvatore (Dirigente accompagnatore della Società), Spadaro Antonio e Del Bello Michele (calciatori), alla quale appartenevano al momento di commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata, ai sensi dell’art. 1 bis, comma 5, C.G.S. All’udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse, benché regolarmente convocate, né hanno fatto pervenire, nei termini, memorie difensive o documenti a discolpa. La Procura Federale ha insistito nel deferimento chiedendo l’applicazione delle seguenti sanzioni: - Mesi 18 di inibizione a carico del Presidente sig. Miroddi Salvatore Natale (Presidente), Del Bello Tindaro (Dirigente accompagnatore ufficiale della Società), Aricò Salvatore (Dirigente accompagnatore della Società), Spadaro Antonio e Del Bello Michele (calciatori), alla quale appartenevano al momento di commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata, ai sensi dell’art. 1 bis, comma 5, C.G.S. All’udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse, benché regolarmente convocate, né hanno fatto pervenire, nei termini, memorie difensive o documenti a discolpa. La Procura Federale ha insistito nel deferimento chiedendo l’applicazione delle seguenti sanzioni: - Mesi 18 di inibizione a carico del Presidente sig. Miroddi Salvatore Natale e dei dirigenti sigg. Del Bello Tindaro e Aricò Salvatore; - Squalifica per 2 gare a carico dei calciatori sigg. Del Bello Michele e Spadaro Antonio; - Ammenda di € 1.000,00 e punti 7 di penalizzazione a carico della A.S.D. Sportsoccer Milazzo 1937. Il Tribunale Federale Territoriale, letti gli atti, osserva che dalla documentazione in atti risulta provato per tabulas, quindi oltre ogni ragionevole dubbio, quanto contestato ai deferiti, ragione per cui gli stessi devono rispondere di quanto loro rispettivamente ascritto in deferimento. In ragione di quanto sopra esposto, le richieste della Procura Federale devono trovare accoglimento nei limiti di cui in dispositivo, tenendo conto nella quantificazione delle sanzioni del numero delle singole violazioni commesse da ciascun deferito e per quanto riguarda la Società, responsabile in via diretta e oggettiva, con particolare riferimento alla chiesta penalizzazione di punti in classifica, tenendo conto della considerazione che è ormai orientamento consolidato nella Giurisprudenza federale il principio dell’equità, disattendendosi così quello del c.d. automatismo, finalizzato ad irrogare un punto di penalizzazione per ogni gara irregolare (v. C.D.N. C.U. 87/CDN del 05.06.2014 e C.U. n° 333/CGF del 08.07.2014). Principio questo che ha trovato migliore specificazione nel Collegio di Garanzia dello Sport che a Sezioni Unite (decisione 24/2015) ha così statuito: “… i più consolidati indici della Giustizia federale inducono a considerare, secondo logica, come base del computo sanzionatorio il numero di punti pari al punteggio conseguibile per la vittoria della squadra che abbia indebitamente schierato il calciatore squalificato (rectius in posizione irregolare) per la singola gara; quindi, al fine di assicurare la giusta afflittività della sanzione sportiva e stante la reiterazione dell’inosservanza della inibizione a partecipare a una gara, la comminazione di base può essere aumentata mercè una c.d. sanzione aggiuntiva, tuttavia non tale da eguagliare un punteggio negativamente acquisibile per più di una gara (= >3 P.Q.M. Si dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni: Mesi 6 (sei) di inibizione a carico del Presidente sig. Miroddi Salvatore Natale; Mesi 4 (quattro) di inibizione a carico del Dirigente sig. Del Bello Tindaro; Mesi 4 (quattro) di inibizione a carico del Dirigente sig. Aricò Salvatore; Squalifica per due gare a carico del calciatore sig. Spadaro Antonio; Squalifica per tre gare a carico del calciatore sig. Del Bello Michele; Ammenda di € 500,00 (cinquecento/00) e punti 4 (quattro) di penalizzazione in classifica da scontarsi nel campionato Giovanissimi 2016/2017 a carico della A.S.D. Sportsoccer Milazzo 1937. La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.
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