COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 46 TFT 07 DEL 13 SETTEMBRE 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Procedimento n° 112/B DEFERIMENTO A CARICO DI: N.F.C. ORLANDINA A.S.D. Sig. ANTONINO VITALE (Presidente e legale rappresentate della N.F.C. Orlandina A.S.D.) Con nota del 09/05/2016 prot. 12653/731 pf 15-16/DP/fda,
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2016/2017 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 46 TFT 07 DEL 13 SETTEMBRE 2016
Delibera del Tribunale Federale Territoriale
Procedimento n° 112/B DEFERIMENTO A CARICO DI: N.F.C. ORLANDINA A.S.D. Sig. ANTONINO VITALE (Presidente e legale rappresentate della N.F.C. Orlandina A.S.D.) Con nota del 09/05/2016 prot. 12653/731 pf 15-16/DP/fda, la Procura Federale ha deferito il sig. Antonino Vitale, nella specificata qualità, per rispondere della violazione dell’art. 1bis, comma 1, del C.G.S. in relazione all’art. 94ter, comma 11, delle N.O.I.F. e all’art. 8, commi 9 e 10 del C.G.S., per non avere pagato al calciatore sig. Santo Matinella le somme accertate dalla C.A.E. della L.N.D. con decisione prot. 247/CAE 2014/15 del 19/10/2015, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia. Con la medesima nota è stata deferita la N.F.C. ORLANDINA A.S.D. per rispondere a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante, come sopra descritto. All’udienza del 05/07/2016 è comparso il sig. Antonino Vitale anche in nome e per conto della Società il quale ha chiesto un differimento dell’udienza al fine di poter verificare i documenti societari, essendo subentrato alla precedente dirigenza. Nulla opponendo il rappresentante della Procura, previa sospensione dei termini decadenziali, il procedimento è stato rinviato all’udienza odierna. Benché a conoscenza del rinvio (comunicato alle parti presenti già all’udienza del 05/07/2016) le parti deferite non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive e/o documenti a discolpa, né sono comparse alla nuova udienza dibattimentale odierna. Il rappresentante della Procura Federale ha insistito sui motivi di deferimento ed ha concluso chiedendo l’applicazione delle seguenti sanzioni: 1) l’inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi sei a carico del tesserato deferito sig. Antonino Vitale; 2) ammenda di € 750,00 e di un punto di penalizzazione in classifica a carico della società deferita; Il Tribunale Federale Territoriale rileva che il calciatore sig. Santo Matinella con reclamo inviato in data 11/06/2015 si rivolse alla C.A.E. della L.N.D. per avere riconosciuto le residue spettanze economiche, risultanti dall’accordo sottoscritto da esso calciatore con la Società deferita, relativamente alla stagione sportiva 2014/2015. La C.A.E., con propria decisione del 19/10/2015 notificata a mezzo raccomandata a.r. alla Società deferita in data 20/10/2015, pervenuta il 07/11/2015 al corretto indirizzo della Società come risulta dall’allegato avviso di ricevimento, condannava la predetta società a corrispondere al calciatore sig. Santo Matinella, entro il termine perentorio di giorni trenta dal ricevimento, le somme così come accertate nel corso del procedimento, quale residuo delle spettanze economiche relative alla stagione 2014/2015. Con nota del 09/12/2015 diretta al Presidente Regionale di questo Comitato ed al Procuratore Federale, oltre che alla società deferita, il sig. Santo Matinella denunciava quindi il mancato pagamento di quanto a lui spettante nel termine previsto dall’art. 94ter comma 11 delle N.O.I.F. A parere di questo Tribunale Federale Territoriale dai documenti prodotti in atti emerge la responsabilità delle parti deferite. In particolare a nulla vale la quietanza risultante in atti, ad apparente firma del sig. Santo Matinella, datata 02/12/2014, atteso che sia il ricorso alla CAE da parte del calciatore che la successiva decisione della C.A.E. sono, comunque, successive a detta quietanza. Né detta decisione risulta essere stata impugnata nei termini al Tribunale Federale Nazionale Sez. Vertenze Economiche, ai sensi del comma 9 dell’art. 25bis del Regolamento della L.N.D. Pertanto è evidente che la società deferita non ha provveduto nel termine previsto dalla normativa a pagare quanto dovuto al calciatore istante. Conseguentemente le parti deferite devono rispondere di detto illecito e soggiacere alle sanzioni previste dai commi 9 e 10 dell’art. 8 del C.G.S., così come da dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi: 3) l’inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi sei a carico del sig. Antonino Vitale; 4) l’ammenda di € 400,00 (quattrocento/00) e punti uno di penalizzazione da scontarsi nel campionato di competenza nella stagione sportiva 2016/2017 a carico della N.F.C. ORLANDINA A.S.D. Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.
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