COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 46 TFT 07 DEL 13 SETTEMBRE 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Procedimento n° 01/B DEFERIMENTO A CARICO DI: N.F.C. ORLANDINA A.S.D. Sig. ANTONINO VITALE (Presidente e legale rappresentate della N.F.C. Orlandina A.S.D.) Con nota del 01/07/2016 prot. 42/801 pf 15-16/DP/fda,
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2016/2017 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 46 TFT 07 DEL 13 SETTEMBRE 2016
Delibera del Tribunale Federale Territoriale
Procedimento n° 01/B DEFERIMENTO A CARICO DI: N.F.C. ORLANDINA A.S.D. Sig. ANTONINO VITALE (Presidente e legale rappresentate della N.F.C. Orlandina A.S.D.) Con nota del 01/07/2016 prot. 42/801 pf 15-16/DP/fda, la Procura Federale ha deferito il sig. Antonino Vitale, nella specificata qualità, per rispondere della violazione dell’art. 1bis, comma 1, del C.G.S. in relazione all’art. 94ter, comma 13, delle N.O.I.F. e all’art. 8, commi 9 e 10 del C.G.S., per non avere pagato al l’allenatore sig. Angelo Galfano le somme accertate dal Collegio Arbitrale presso la L.N.D. con decisione del 28/09/2015 (vertenza n.5745) pubblicata con C.U. n. 1 s.s. 2015/2016, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia. Con la medesima nota è stata deferita la N.F.C. ORLANDINA A.S.D. per rispondere a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante, come sopra descritto. Le parti deferite non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive e/o documenti a discolpa, né sono comparse all’udienza dibattimentale, sebbene regolarmente citate. Il rappresentante della Procura Federale ha insistito sui motivi di deferimento ed ha concluso chiedendo l’applicazione delle seguenti sanzioni, in continuazione con le richieste relative al procedimento n° 112B di codesto TFT: 1) l’inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi sei a carico del tesserato deferito sig. Antonino Vitale; 2) ammenda di € 750,00 e un punto di penalizzazione in classifica a carico della società deferita; Il Tribunale Federale Territoriale rileva che l’allenatore sig. Angelo Galfano con reclamo inviato in data 11/06/2015 si rivolse al Collegio Arbitrale presso la L.N.D. per avere riconosciuto le spettanze economiche, risultanti dall’accordo sottoscritto da esso allenatore con la Società deferita, relativamente alla stagione sportiva 2014/2015 (proc. 57/45). Il Collegio Arbitrale, con propria decisione del 28/09/2015 comunicata alla Società deferita con raccomandata a.r. pervenuta a quest’ultima in data 13/02/2016 (come risulta dall’allegato avviso di ricevimento), condannava la predetta società a corrispondere all’allenatore sig. Angelo Galfano, entro il termine perentorio di giorni trenta, le somme così come accertate nel corso del procedimento e relative alla stagione 2013/2014. Con nota del 05/04/2016 diretta al Presidente Regionale di questo Comitato ed al Procuratore Federale, oltre che alla società deferita, il procuratore del sig. Angelo Galfano ha quindi denunciato il mancato pagamento di quanto spettante al proprio assistito nel termine previsto dall’art. 94ter comma 13 delle N.O.I.F. A parere di questo Tribunale Federale Territoriale dai documenti prodotti in atti emerge inconfutabile la responsabilità delle parti deferite. E’ infatti evidente che la società deferita non ha provveduto nel termine previsto dalla normativa sopra indicata a pagare quanto dovuto all’allenatore istante. Conseguentemente le parti deferite devono rispondere di detto illecito e soggiacere alle sanzioni previste dai commi 9 e 10 dell’art. 8 del C.G.S., così come da dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi: 3) l’inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi sei a carico del sig. Antonino Vitale da scontarsi successivamente alla sanzione già inflittagli nel procedimento rubricato al n. 112/B di questo TFT, come sopra pubblicato nel presente Comunicato Ufficiale; 4) l’ammenda di € 400,00 (quattrocento/00) ed un ulteriore punto di penalizzazione da scontarsi nel campionato di competenza nella stagione sportiva 2016/2017 a carico della N.F.C. ORLANDINA A.S.D. Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.
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