COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 46 TFT 07 DEL 13 SETTEMBRE 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Procedimento n. 2/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. GIUSEPPE SPINELLI (Presidente dell’A.S.D. CASTRONOVO); Sig. FABIO CALOGERO GATTUSO (Dirigente dell’A.S.D. CASTRONOVO); Sig. ANGELO PIAZZA (Dirigente dell’A.S.D. CASTRONOVO); A.S.D. CASTRONOVO.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2016/2017 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 46 TFT 07 DEL 13 SETTEMBRE 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Procedimento n. 2/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. GIUSEPPE SPINELLI (Presidente dell’A.S.D. CASTRONOVO); Sig. FABIO CALOGERO GATTUSO (Dirigente dell’A.S.D. CASTRONOVO); Sig. ANGELO PIAZZA (Dirigente dell’A.S.D. CASTRONOVO); A.S.D. CASTRONOVO. La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 368/11431 pf15-16/GC/vdb del 07/07/2016, il sig. Giuseppe Spinelli, quale Presidente della A.S.D. Castronovo, per rispondere della violazione dell'art. 1 bis, comma 1, C.G.S, con riferimento all’art. 44 del Reg. LND in materia di obbligo di conduzione tecnica delle squadre, per non avere utilizzato, in occasione delle gare di Campionato di 1^ categoria girone B del 27/09/2015, del 04/10/2015 e dell’11/10/2015, rispettivamente contro le società Campofelice di Roccella, Caccamo e Bagheria, un allenatore abilitato del Settore Tecnico iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici e regolamente tesserato per la stagione sportiva 2015/2016; ed ancora per avere sottoscritto in qualità di dirigente accompagnatore ufficiale la distinta della suindicata gara del 04/10/2015, senza indicazione di un allenatore abilitato del Settore Tecnico iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici e regolamente tesserato. Con la medesima nota la Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale: il sig. Fabio Calogero Gattuso, per rispondere della violazione dell'art. 1 bis comma 1 C.G.S., con riferimento all’art. 44 del Reg. LND in materia di obbligo di conduzione tecnica delle squadre, per avere sottoscritto in qualità di dirigente accompagnatore ufficiale la distinta della gara suindicata del 27/09/2015, senza indicazione di un allenatore abilitato del Settore Tecnico iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici e regolamente tesserato; il sig. Angelo Piazza, per rispondere della violazione dell'art. 1 bis comma 1 C.G.S., con riferimento all’art. 44 del Reg. LND in materia di obbligo di conduzione tecnica delle squadre, per avere sottoscritto in qualità di dirigente accompagnatore ufficiale la distinta della gara suindicata dell’11/10/2015, senza indicazione di un allenatore abilitato del Settore Tecnico iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici e regolamente tesserato; l’A.S.D. CASTRONOVO, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 4 commi 1 e 2 C.G.S., nel cui interesse è stata espletata l’attività come sopra contestata al Presidente ed ai dirigenti deferiti. Le parti deferite non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive o documenti a discolpa, né si sono presentate all’udienza dibattimentale, nella quale il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l’applicazione delle seguenti sanzioni: Mesi quattro di inibizione a carico del sig. Giuseppe Spinelli; Mesi uno di inibizione a carico dei sigg. Fabio Calogero Gattuso e Angelo Piazza; Ammenda di € 600,00 a carico della A.S.D. Castronovo. Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti che in occasione delle n° 3 gare suindicate del Campionato regionale di 1^ categoria, stagione sportiva 2015/2016, disputate dalla A.S.D. Castronovo, non è stato utilizzato un allenatore abilitato del Settore Tecnico iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici e regolamente tesserato, che avrebbe dovuto essere presente nelle suddette gare ufficiali. Rileva altresì che le distinte di gara sono state sottoscritte una per ciascuna, come sopra specificato, dal sig. Giuseppe Spinelli e dai sigg. Fabio Calogero Gattuso e Angelo Piazza in qualità di dirigenti accompagnatori ufficiali. Le superiori emergenze inducono a ritenere la responsabilità di tutti i soggetti deferiti, nonché della A.S.D. Castronovo, nel cui interesse è stata espletata l’attività come sopra contestata. Devono pertanto trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, pur nei limiti come appresso indicati in dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi le seguenti sanzioni: Mesi due di inibizione a carico del sig. Giuseppe Spinelli; Mesi uno di inibizione a carico dei sigg. Fabio Calogero Gattuso e Angelo Piazza; Ammenda di € 300,00 a carico della A.S.D. Castronovo. La presente delibera va notificata alle parti e alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.
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