COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 5 TFT 02 DEL 19 LUGLIO 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Procedimento n° 537/B DEFERIMENTO A CARICO DI: U.S.D. ATLETICO GELA Sig. CRISTIAN PARADISO (Presidente U.S.D. ATLETICO GELA) N° 17 calciatori già tesserati per la società’ POL. MAMERTINA A.S.D. Campionato di Promozione, stagione sportiva 2014/2015. Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all’obbligo delle visite mediche finalizzate all’accertamento della idoneità all’attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n. 36).

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2016/2017 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 5 TFT 02 DEL 19 LUGLIO 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Procedimento n° 537/B DEFERIMENTO A CARICO DI: U.S.D. ATLETICO GELA Sig. CRISTIAN PARADISO (Presidente U.S.D. ATLETICO GELA) N° 17 calciatori già tesserati per la società’ POL. MAMERTINA A.S.D. Campionato di Promozione, stagione sportiva 2014/2015. Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n. 36). Con nota del 19/05/2016 prot. 13357/450 pf 15-16 MS/ag, la Procura Federale ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva nell’indicata stagione sportiva. I calciatori deferiti sigg. Angelo Ascia e Marco Biundo hanno fatto pervenire nei termini memoria difensiva, allegando il proprio certificato di idoneità medico – sportiva per la stagione sportiva in questione, a suo tempo consegnato alla Soc. Atletico Gela, che ne ha trascurato il successivo inoltro agli organi competenti. Le altre parti deferite non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive e/o documenti a discolpa, né sono comparse all’udienza dibattimentale, sebbene ritualmente convocate. Il rappresentante della Procura Federale, rimettendosi alle decisioni del Tribunale Federale Territoriale in ordine alla posizione dei calciatori sigg. Ascia e Biundo, ha per il resto insistito sui motivi di deferimento ed ha concluso chiedendo l’applicazione delle seguenti sanzioni: - Ammenda di € 1.700,00 a carico della società U.S.D. ATLETICO GELA; - Inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi diciotto a carico del tesserato deferito sig. Cristian Paradiso; - Squalifica per due giornate di gara a carico dei calciatori sigg. Andrea Alma, Rosario Manolo Brancacci, Francesco Cacici, Gianmarco Fraglica, Mattia Livio Lacognata, Luigi Falcone, Marcello Bruscino, Antonino Mallia, Francesco Leone, Giuseppe Fiore, Rocco Marchese, Armando Di Martino, Antonino Scerra, Salvatore Satorini e Giuseppe Pira, già tesserati per la società’ deferita. Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l’idoneità medico-sportiva dei sopra indicati calciatori nella stagione sportiva 2014/2015, che sarebbe stato onere della Società di acquisire al tesseramento e conservare agli atti societari, come imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale: - dispone prosciogliersi da ogni addebito i calciatori sigg. Angelo Ascia e Marco Biundo; - dispone applicarsi: l’ammenda di € 1.700,00 (millesettecento/00) a carico della società U.S.D. Atletico Gela; l’inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi sei a carico del sig. Cristian Paradiso, in prosecuzione alla sanzione già in corso di esecuzione fino al 31/12/2016 (C.S.A. C.R.Sicilia C.U. n° 330 del 06/04/2016); l’ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori sigg. Andrea Alma, Rosario Manolo Brancacci, Francesco Cacici, Gianmarco Fraglica, Mattia Livio Lacognata, Luigi Falcone, Marcello Bruscino, Antonino Mallia, Francesco Leone, Giuseppe Fiore, Rocco Marchese, Armando Di Martino, Antonino Scerra, Salvatore Satorini e Giuseppe Pira, già tesserati per la società deferita. Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.
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