COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 5 TFT 02 DEL 19 LUGLIO 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Procedimento n° 539/B DEFERIMENTO A CARICO DI: A.S.D. PALAGONIA Sig. GIOVANNI RAGUSA (Presidente A.S.D. PALAGONIA) N° 10 calciatori già tesserati per la società’ A.S.D. PALAGONIA Campionato di 1^, stagione sportiva 2014/2015. Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all’obbligo delle visite mediche finalizzate all’accertamento della idoneità all’attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n. 36).

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2016/2017 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 5 TFT 02 DEL 19 LUGLIO 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Procedimento n° 539/B DEFERIMENTO A CARICO DI: A.S.D. PALAGONIA Sig. GIOVANNI RAGUSA (Presidente A.S.D. PALAGONIA) N° 10 calciatori già tesserati per la società’ A.S.D. PALAGONIA Campionato di 1^, stagione sportiva 2014/2015. Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n. 36). Con nota del 19/05/2016 prot. 13346/442 pf 15-16 MS/ag, la Procura Federale ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva nell’indicata stagione sportiva. Le parti deferite hanno fatto pervenire memoria difensiva, sostanzialmente ammettendo l’addebito, verificatosi per via di vari problemi e impedimenti non soltanto economici verificatisi nel corso della stagione sportiva. Nessuno è comparso all’udienza dibattimentale, nonostante rituale convocazione. Il rappresentante della Procura Federale ha insistito sui motivi di deferimento ed ha concluso chiedendo l’applicazione delle seguenti sanzioni: ammenda di € 1.100,00 a carico della società A.S.D. PALAGONIA. l’inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi dodici a carico del tesserato deferito sig. Giovanni Ragusa; squalifica per due giornate a carico dei calciatori sigg. Valerio Ragusa, Mattia Giuseppe Trovato, Gianluca Calcagno, Gaetano Campisi, Andrea Salvatore Costanzo, Pier Luigi Gentile, Michele Motta, Salvatore Sampieri, Vincenzo Politino e Dionisio La Terra, già tesserati per la società’ deferita. Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l’idoneità medico-sportiva dei sopra indicati calciatori nella stagione sportiva 2014/2015, che sarebbe stato onere della Società di acquisire al tesseramento e conservare agli atti societari, come imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi: l’ammenda di € 900,00 (novecento/00) a carico della società A.S.D. Palagonia; l’inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi tre a carico del sig. Giovanni Ragusa; l’ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori sigg. Valerio Ragusa, Mattia Giuseppe Trovato, Gianluca Calcagno, Gaetano Campisi, Andrea Salvatore Costanzo, Pier Luigi Gentile, Michele Motta, Salvatore Sampieri, Vincenzo Politino e Dionisio La Terra, già tesserati per la società deferita. Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.
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