COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 58 TFT 08 DEL 20 SETTEMBRE 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Procedimento n° 605/B DEFERIMENTO A CARICO DI: A.S.D. OLIMPIA PEDARA (già A.S.D. CITTA’ DI PEDARA) Sig. SALVATORE LAUDANI (Presidente all’epoca dei fatti) Sigg. Vito Longo, Ignazio Barbagallo, Gabriele Di Marco e Antonio Domenico Russo (calciatori tesserati per la società’ deferita, all’epoca dei fatti). Campionato di 2^ categoria, stagione sportiva 2014/2015. Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all’obbligo delle visite mediche finalizzate all’accertamento della idoneità all’attività sportiva dei calciatori (Decreto 18/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n. 36).

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2016/2017 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 58 TFT 08 DEL 20 SETTEMBRE 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Procedimento n° 605/B DEFERIMENTO A CARICO DI: A.S.D. OLIMPIA PEDARA (già A.S.D. CITTA’ DI PEDARA) Sig. SALVATORE LAUDANI (Presidente all’epoca dei fatti) Sigg. Vito Longo, Ignazio Barbagallo, Gabriele Di Marco e Antonio Domenico Russo (calciatori tesserati per la società’ deferita, all’epoca dei fatti). Campionato di 2^ categoria, stagione sportiva 2014/2015. Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 18/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n. 36). Con nota del 11/07/2016 prot. 510/657 pf 15-16 MS/ag, la Procura Federale ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva nell’indicata stagione sportiva. Le parti deferite non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive e/o documenti a discolpa, né sono comparse all’udienza dibattimentale. Il rappresentante della Procura Federale ha insistito sui motivi di deferimento ed ha concluso chiedendo l’applicazione delle seguenti sanzioni: - ammenda di € 600,00 a carico della società A.S.D. Olimpia Pedara (già A.S.D. Città di Pedara); - l’inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi sei a carico del tesserato deferito sig. Salvatore Laudani; - squalifica per una giornata di gara a carico dei calciatori sopra indicati, tesserati per la società’ deferita all’epoca dei fatti. Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti in atti la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l’idoneità sportiva dei calciatori tutti sopra indicati, che sarebbe stato onere della Società di acquisire di volta in volta e conservare agli atti societari, come imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate, oltreché dalla normativa sportiva (art. 43 N.O.I.F.). Non senza ricordare che: “La produzione da parte della Società della documentazione medica – indipendentemente dal possesso dell’idoneità in capo al singolo atleta – è finalizzata alla necessità che gli organi federali competenti siano in grado di vagliare costantemente e tempestivamente la posizione del profilo psicofisico dell’atleta in ossequio alla disciplina di rango primario dettata dal decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla L. R. Sicilia n° 36/2000” (C.F.A. 3^ sez. C.U. n° 005 2016/2017). P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi: - l’ammenda di € 400,00 (quattrocento/00) a carico della società A.S.D. OLIMPIA PEDARA (A.S.D. Città di Pedara); - l’inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi due a carico del sig. Salvatore Laudani; - l’ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori sigg. Vito Longo, Ignazio Barbagallo, Gabriele Di Marco e Antonio Domenico Russo, tesserati per la società deferita all’epoca dei fatti. Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.
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