COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 67 TFT 09 DEL 27 SETTEMBRE 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Procedimento n. 3/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. PIETRO GIOVANNI ISAIA (Presidente della A.S.D. REAL FUTSAL 2002 all’epoca dei fatti); Sig. FILIPPO MAGGIO (Segretario della A.S.D. REAL FUTSAL 2002 all’epoca dei fatti); A.S.D. REAL FUTSAL 2002. Campionato di C5 serie C1 – Stagione sportiva 2015 / 2016

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2016/2017 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 67 TFT 09 DEL 27 SETTEMBRE 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Procedimento n. 3/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. PIETRO GIOVANNI ISAIA (Presidente della A.S.D. REAL FUTSAL 2002 all’epoca dei fatti); Sig. FILIPPO MAGGIO (Segretario della A.S.D. REAL FUTSAL 2002 all’epoca dei fatti); A.S.D. REAL FUTSAL 2002. Campionato di C5 serie C1 – Stagione sportiva 2015 / 2016 La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 969 pf15-16 AA/mg del 15 luglio 2016, il sig. Pietro Giovanni Isaia, quale Presidente della A.S.D. Real Futsal 2002 all’epoca dei fatti, per rispondere della violazione dell'art. 1 bis comma 1 C.G.S., in relazione all’art. 44 del Reg. L.N.D., per inosservanza dei principi di lealtà, correttezza e probità e della norma in materia di obbligo di conduzione tecnica delle squadre, per non avere utilizzato, in occasione delle gare di campionato di C5 serie C1, stagione sportiva 2015/2016, disputate in data 03/10/2015, 10/10/2015 e 17/10/2015, rispettivamente contro le società Mabbonath, Assoporto Melilli e Marsala Futbal 2012, un allenatore abilitato dal Settore Tecnico, iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici e regolarmente tesserato, sottoscrivendo inoltre illegittimamente le distinte delle gare del 03 e 10 ottobre 2015. Con la medesima nota la Procura Federale ha altresì deferito per le medesime violazioni il sig. Filippo Maggio, quale Segretario della A.S.D. Real Futsal 2002 all’epoca dei fatti per avere sottoscritto, in qualità di dirigente accompagnatore, in occasione della suddetta gara di campionato del 17/10/2015, la distinta di gioco consegnate al Direttore di gara, in cui non risulta indicato un allenatore abilitato dal Settore Tecnico, iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici e regolarmente tesserato ed ancora l’A.S.D. Real Futsal 2002, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 4 commi 1 e 2 C.G.S., per le violazioni poste in essere dai suddetti tesserati. All’esito delle indagini la Società ha fatto pervenire nota difensiva appellandosi alla clemenza del Tribunale, non avendo avuto tempestiva conoscenza dell’obbligo di tenere il tecnico in panchina. Le parti deferite, sebbene ritualmente convocate, non si sono tuttavia presentate all’udienza dibattimentale, nella quale il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l’applicazione delle seguenti sanzioni: Mesi tre di inibizione a carico del sig. Pietro Giovanni Isaia; Mesi uno di inibizione a carico del sig. Filippo Maggio; Ammenda di € 750,00 a carico della A.S.D. Real Futsal 2002. Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti che in occasione delle sopra indicate gare del Campionato di C5 serie C1, stagione sportiva 2015/2016 disputate dalla A.S.D. REAL FUTSAL 2002, nelle distinte di gara, l’ultima delle quali sottoscritte dal sig. Filippo Maggio, non è stato indicato il nominativo di alcun allenatore abilitato dal Settore Tecnico, iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici e regolarmente tesserato. Le superiori emergenze inducono a ritenere fondato il deferimento, avendo il sig. Pietro Giovanni Isaia omesso di ottemperare agli obblighi nascenti dalle indicate norme di disciplina e regolamentari, derivandone altresì, per il principio dell’immedesimazione organica, la responsabilità della Società deferita, nel cui interesse è stata espletata l’attività come sopra contestata. Devono pertanto trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione contenuta delle relative sanzioni, avuto riguardo alle considerazioni difensive, come indicate in dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi: Mesi due di inibizione a carico del sig. Pietro Giovanni Isaia; Mesi uno di inibizione a carico del sig. Filippo Maggio; Ammenda di € 200,00 a carico della A.S.D. Real Futsal 2002. La presente delibera va notificata alle parti e alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.
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