COMITATO REGIONALE SICILIA COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 3 TFT 01 DEL 12 LUGLIO 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Procedimento n° 528/B DEFERIMENTO A CARICO DI: A.C.D. CITTA’ DI CINISI Sig. SALVATORE ALTIERI (Presidente della A.C.D. CITTA’ DI CINISI) N° 3 calciatori già tesserati per la società’ A.C.D. CITTA’ DI CINISI. Campionato di 2^ categoria, stagione sportiva 2014/2015. Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all’obbligo delle visite mediche finalizzate all’accertamento della idoneità all’attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n. 36).

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2016/2017 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 3 TFT 01 DEL 12 LUGLIO 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Procedimento n° 528/B DEFERIMENTO A CARICO DI: A.C.D. CITTA’ DI CINISI Sig. SALVATORE ALTIERI (Presidente della A.C.D. CITTA’ DI CINISI) N° 3 calciatori già tesserati per la società’ A.C.D. CITTA’ DI CINISI. Campionato di 2^ categoria, stagione sportiva 2014/2015. Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n. 36). Con nota del 13/05/2016 prot. 13030/662 pf 15-16 MS/ag, la Procura Federale ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva nell’indicata stagione sportiva. Le parti deferite non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive e/o documenti a discolpa. All’udienza dibattimentale è comparso il legale di fiducia in rappresentanza delle parti deferite, il quale ha depositato un certificato per il sig. Castiglia, rilasciato il 04/04/2015. Il predetto difensore ha pertanto concluso, dopo breve discussione, chiedendo, in via principale, il proscioglimento di tutte le parti deferite e in subordine l’applicazione delle sanzioni nei minimi edittali stante la evidente buona fede. Il rappresentante della Procura Federale ha insistito sui motivi di deferimento ed ha concluso chiedendo l’applicazione delle seguenti sanzioni: ammenda di € 400,00 a carico della società A.C.D. Citta’ di Cinisi; l’inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi sei a carico del sig. Salvatore Altieri; squalifica per due giornate di gara a carico dei calciatori sigg. Fabio Castiglia, Fabio Di Pasquale e Giovanni Di Salvo, già tesserati per la società’ deferita. Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti in atti la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l’idoneità sportiva dei calciatori sigg. Fabio Castiglia, Fabio Di Pasquale e Giovanni Di Salvo, che sarebbe stato onere della Società di acquisire e conservare agli atti societari, come imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva. In particolare il sig. Castiglia risulta tesserato il 31/12/2014 quindi anteriormente al rilascio della certificazione medica come sopra prodotta. La ritardata acquisizione assume, tuttavia, rilevanza ai fini della quantificazione della sanzione. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi: l’ammenda di € 250,00 (duecentocinquanta/00) a carico della società U.S.D. Citta’ di Cinisi; l’inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi uno a carico del sig. Salvatore Altieri; l’ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori sigg. Fabio Castiglia, Fabio Di Pasquale e Giovanni Di Salvo, già tesserati per la società deferita. Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.
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