F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO –2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 039/CSA del 11 Novembre 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 056/CSA del 22 Dicembre 2016 e su www.figc.it 3. RICORSO F.C. RIETI S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. DALMAZZI ALESSANDRO SEGUITO GARA RIETI/ARZACHENA DEL 23.10.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 36 del 26.10.2016)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO –2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 039/CSA del 11 Novembre 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 056/CSA del 22 Dicembre 2016 e su www.figc.it 3. RICORSO F.C. RIETI S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. DALMAZZI ALESSANDRO SEGUITO GARA RIETI/ARZACHENA DEL 23.10.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 36 del 26.10.2016) Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 36 del 26.10.2016 – ha inflitto la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitte al calciatore Dalmazzi Alessandro. Tale decisione è stata assunta perché, durante l’incontro Rieti/Arzachena disputato il 23.10.2016, il Dalmazzi, dopo essere stato espulso per doppia ammonizione, nel lasciare il terreno di gioco, colpiva con un forte calcio la rete portapalloni e protestava con tono aggessivo. Avverso tale provvedimento la Società F.C. Rieti S.r.l. ha preannunciato reclamo innanzi a questa Corte Sportiva d’Appello Nazionale con atto del 27.10.2016, formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”. Istruito il reclamo e fissata la data della Camera di Consiglio, nelle more della trattazione, la società ricorrente, con nota trasmessa il 4.11.2016, inoltrava formale rinuncia all’azione. La Corte, premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non hanno effetto soltanto per i procedimenti d’illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa degli Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento. La C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso, come sopra proposto dalla società F.C. Rieti S.r.l. di Rieti dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it