F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO –2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 044/CSA del 25 Novembre 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 057/CSA del 22 Dicembre 2016 e su www.figc.it 4. RICORSO ROBUR SIENA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. FIRENZE MARCO SEGUITO GARA CREMONESE/ROBUS SIENA DEL 13.11.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 72/DIV del 15.11.2016)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO –2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 044/CSA del 25 Novembre 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 057/CSA del 22 Dicembre 2016 e su www.figc.it 4. RICORSO ROBUR SIENA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. FIRENZE MARCO SEGUITO GARA CREMONESE/ROBUS SIENA DEL 13.11.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 72/DIV del 15.11.2016) Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 72/DIV del 15.11.2016, ha inflitto la sanzione della squalifica di 2 giornate effettive di gara al sig. Marco Firenze, calciatore della società Robur Siena S.r.l.. Tale decisione veniva assunta perché, quasi al termine dell’incontro Cremonese/Robur Siena il 13.11.2016, il Firenze, negli ultimi minuti del secondo tempo, si alzava dalla panchina e contestava un fischio arbitrale (facendo espresso riferimento al relativo predicato), come fatto rilevare al direttore di gara da uno dei suoi assistenti. Avverso tale provvedimento, la società Robur Siena srl preannunciava reclamo, innanzi a questa Corte, con atto del 16.11.2016, e proponeva ricorso in data 18.11.2016. L’appellante eccepiva, in sintesi, che le frasi ingiuriose e offensive sarebbero state in realtà dirette ad altro giocatore, e non già al direttore di gara, e che sarebbero state oltre tutto pronunciate in occasione non di un fallo di gioco, bensì di un fallo laterale (a favore della Robur Siena), richiedendo conclusivamente la riduzione a 1 giornata della sanzione, ovvero, in subordine, la conversione di 1 giornata in sanzione pecuniaria. All’udienza, il difensore confermava la deduzioni scritte e la richiesta finale. Ritiene la Corte che il ricorso non meriti accoglimento. Il comportamento in concreto tenuto dal tesserato, nella specie, appare contraddistinto da una manifesta e grave mancanza di rispetto del direttore di gara, unico bersaglio delle espressioni ingiuriose e sconvenienti adoperate dal Firenze. Secondo quanto riportato nel referto e non smentito da alcuna altra comprovata circostanza, il tesserato (che all’atto del pronunciamento delle frasi per cui è causa sedeva in panchina) indirizzava la sua contestazione contro l’aver “fischiato” un fallo, ovvero contro un atto che – anzitutto sul piano logico - può imputarsi esclusivamente all’arbitro, e non ad altri. 5 La sanzione inflitta appare dunque adeguata ai fatti, nella loro materialità, e conforme al minimo edittale previsto dal vigente Codice di Giustizia Sportiva, nell’assenza di circostanze idonee ad incidere in senso riduttivo. Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso, come sopra proposto dalla società Robur Siena di Siena. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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