F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 044/TFN del 21 Dicembre 2016 (93) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SAVINA LUISA PASCIUTI (Presidente e Legale rappresentante della Società FCF Tradate Abbiate), la Società FCF TRADATE ABBIATE – (nota n. 3838/1246 pf 15-16 MB/ag del 13.10.2016).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 044/TFN del 21 Dicembre 2016 (93) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SAVINA LUISA PASCIUTI (Presidente e Legale rappresentante della Società FCF Tradate Abbiate), la Società FCF TRADATE ABBIATE - (nota n. 3838/1246 pf 15-16 MB/ag del 13.10.2016). Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, letti gli atti; ascoltati, nella riunione del 16 dicembre il rappresentante della Procura Federale, che ha concluso chiedendo l’irrogazione della sanzione della inibizione di 2 (due) mesi per la Sig.ra Pasciuti Savina Luisa e della ammenda di € 600,00 (seicento/00) per la ACDF Tradate Abbiate. Osserva: 1 - Il Deferimento Il Procuratore federale ha deferito, dinanzi a questo Tribunale, - la Sig.ra Pasciuti Savina Luisa “per aver pattuito nella stagione 2014/2015 con il tecnico Sig.ra Rivoli Ilaria, un premio di tesseramento pari ad Euro 10.000,00 superiore ai massimali previsti per la conduzione tecnica della squadra partecipante al campionato Nazionale di calcio femminile Serie B (indicati in Euro 7.000,00), così violando l’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione al C.U. n. 1 della L.N.D., punto 14, alla voce “allenatori, per la stagione sportiva 2014/15”; - la Società ACFD Tradate Abbiate (d’ora in avanti, la “Tradate”) “per responsabilità diretta ed oggettiva in relazione alla condotta antiregolamentare ascritta al proprio Presidente ed al tecnico, il tutto ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2 CGS”. 2 – La difesa dei deferiti Nessuno dei due deferiti si è costituito e/o difeso, né in fase di indagine, né in giudizio. 3 – Il dibattimento Alla riunione del 16 dicembre 2016 è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha concluso chiedendo l’irrogazione della sanzione della inibizione di 2 (due) mesi per la Sig.ra Pasciuti Savina Luisa e della ammenda di e 600,00,00 (Euro seicento) per la ACDF Tradate Abbiate. 4 – I motivi della decisione Nel merito il deferimento è fondato e deve essere accolto. Dalla documentazione in atti e dalle risultanze probatorie prodotte dalla Procura Federale emerge, infatti, che la Sig.ra Pasciuti Savina Luisa, in qualità di legale rappresentante pro tempore della Tradate, ha sottoscritto con il tecnico Rivola Ilaria un accordo economico per la conduzione della prima squadra partecipante al campionato Nazionale di calcio femminile Serie B, per la stagione sportiva 2014/2015 superiore ai tetti massimi stabiliti dalla Lega Nazionale Dilettanti. Ai sensi del Comunicato Ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti n. 1 stagione 2014/2015 “il premio di tesseramento annuale previsto per gli Allenatori dilettanti per la corrente Stagione Sportiva 2014/2015 è fissato negli importi massimi che, distintamente, vengono di seguito riportati: […] Campionato Nazionale Calcio Femminile Serie “B” Euro 7.000,00”. Nel contratto sottoscritto dalla Pasciuti Savina Luisa, in qualità di legale rappresentante pro tempore della Tradate, e il tecnico Rivola Ilaria è stato pattuito un corrispettivo pari a Euro 8.000,00. Nella lettera trasmessa dall’ACFD Tradate a firma Franca Oman al Collegio Arbitrale c/LND datata 27 gennaio 2016 la Società riconosce che il contratto in oggetto aveva un valore pari a Euro 10.00,00. Conseguentemente a prescindere dall’esatto importo del contratto de quo alcun dubbio sussiste circa il superamento dei predetti tetti e conseguentemente della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in base al quale “le Società, i dirigenti, gli atleti, i tecnici, gli ufficiali di gara e ogni altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l’ordinamento federale, sono tenuti all'osservanza delle norme e degli atti federali e devono comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva”. Che nel caso di specie alcun dubbio sussiste circa l’esistenza della responsabilità diretta della Tradate, in quanto ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS “Le Società rispondono direttamente dell'operato di chi le rappresenta, anche per singole questioni, ai sensi delle norme federali”. Nel caso di specie la violazione dei tetti retributivi è stata effettuata direttamente dal legale rappresentante e Presidente della Società all’epoca dei fatti, Sig.ra Pasciuti Savina Luisa nell’interesse esclusivo della Società. 5 - Sanzione Per i fatti in contestazione, anche in ragione del modesto superamento degli importi massimi consentiti, si ritengono congrue le sanzioni richieste dalla Procura Federale. P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare accoglie il deferimento proposto nei confronti della Sig.ra Pasciuti Savina Luisa e della A.C.F.D. Tradate Abbiate, ed irroga alla prima la sanzione dell’inibizione di mesi 2 (due) e alla Società la sanzione di un’ammenda di € 600,00 (Euro seicento).
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