§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ COMITATO REGIONALE PUGLIA – Stagione Sportiva 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 32 del 06/03/2003 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Delibere della Commissione Disciplinare – CAMPIONATO di ECCELLENZA Gara: U. S. VICTORIA BARI – U.S. S. GIORGIO APRICENA del 16 febbraio 2003 (Reclamo dell’ U. S. Victoria Bari in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della Società per l’ammenda di euro 206,00 e di tesserati della stessa di cui alla delibera riportata sul Com. Uff. n. 30 in data 20 febbraio 2003 del Comitato Regionale Puglia).
COMITATO REGIONALE PUGLIA - Stagione Sportiva 2002/2003
Comunicato Ufficiale N° 32 del 06/03/2003 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org
Delibere della Commissione Disciplinare - CAMPIONATO di ECCELLENZA
Gara: U. S. VICTORIA BARI - U.S. S. GIORGIO APRICENA del 16 febbraio 2003 (Reclamo dell' U. S. Victoria Bari in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della Società per l'ammenda di euro 206,00 e di tesserati della stessa di cui alla delibera riportata sul Com. Uff. n. 30 in data 20 febbraio 2003 del Comitato Regionale Puglia).
Esaminati gli atti ufficiali;
Letto il reclamo a margine citato;
Considerato che le inibizioni inflitte al dirigente ,sig. CALABRESE SALVATORE, e all'allenatore, sig. PICCI PASQUALE , non sono impugnabili a norma dell' art 41 punto 3 C. G. S.;
Ritenuto , invece , che per quanto riguarda la squalifica inflitta dal Primo Giudice al calciatore DE PALMA GIUSEPPE per i fatti accaduti ,è possibile addivenire ad una lieve riduzione della stessa, mentre viene confermata l'ammenda inflitta;
P.Q.M. D E L I B E R A
Ridurre a tre giornate effettive la squalifica comminata al calciatore DE PALMA GIUSEPPE , confermando nel resto le impugnate decisioni;
Non addebitare la relativa tassa stante il parziale accoglimento del reclamo.
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