17 COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 4 del 2/08/2001 – pubbl. su www.Figc-crt.org DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 214/00-mt.Reclamo Della A.C. Anghiari Avverso Dec. G.S. Provinciale Arezzo-Squalifica Maioli Marco Fino A Tutto Il 31/12/2001 (C.U. N. 42 Del 30/5/2001).

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2001 - 2002 Comunicato Ufficiale N. 4 del 2/08/2001 – pubbl. su www.Figc-crt.org DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE - CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 214/00-mt.Reclamo Della A.C. Anghiari Avverso Dec. G.S. Provinciale Arezzo-Squalifica Maioli Marco Fino A Tutto Il 31/12/2001 (C.U. N. 42 Del 30/5/2001). La A.C. Anghiari inoltrava rituale reclamo avverso la decisione in oggetto, così motivata dal primo giudice: "Dopo che era stata notificata l'espulsione, si dirigeva verso l'assistente arbitro per protestare e nel contempo lo offendeva. Quindi avvicinatosi, col piede destro pestava il piede sinistro dell'assistente arbitro, procurandogli lieve e momentaneo dolore. Dopodichè si allontanava profferendo frase minacciosa". La reclamante, pur ammettendo il gesto nella sua materialità, ne esclude la volontarietà, essendosi trattato di un "contatto" avvenuto nel momento in cui il Maioli ebbe ad avvicinarsi di corsa all'assistente dell'arbitro per protestare. Chiede, per i suddetti motivi, la riduzione della punizione sportiva inflitta. Il reclamo merita accoglimento. Premesso che il contatto piede-piede vi fu, lo stesso assistente dell'arbitro, contattato telefonicamente da questo Collegio e nel successivo scritto fatto pervenire, riconosce che tutta la dinamica dell'azione milita per la non volontà del calciatore di cagionare un danno; il Maioli ebbe ad avvicinarsi correndo verso l'assistente ed in quel frangente pestò accidentalmente il piede di quest'ultimo. Detta condotta, non voluta, anche se merita adeguata censura poiché espressione di una protesta scomposta ed in quanto tale censurabile, così ricostruita anche attraverso le puntuali precisazioni dell'assistente all'arbitro pare di minor gravità rispetto a quella valutata dal primo giudice, il quale ebbe ad irrogare sanzione sulla scorta del solo rapporto gara. Stimasi, al proposito, equa la squalifica fino a tutto il 31/8/2001. P.Q.M. La C.D., in accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta a Maioli Marco sino a tutto il 31/8/2001. Ordina restituirsi la tassa di reclamo.
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