Avv. Luisa Melara Prof. Avv. Angelo Piazza CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it LODO ARBITRALE DEL 4/11/2003 TRA A Sodalizio Sportivo Amsicora Formaggi Sardi e Federazione Italiana Hockey

Avv. Luisa Melara Prof. Avv. Angelo Piazza CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it LODO ARBITRALE DEL 4/11/2003 TRA A Sodalizio Sportivo Amsicora Formaggi Sardi e Federazione Italiana Hockey Lodo Arbitrale COLLEGIO ARBITRALE - Prof. Fulco Lanchester in qualità di Presidente del Collegio - Avv. Stefano Siotto Pintor in qualità di Arbitro nominato dalla Amsicora Formaggi Sardi - Avv. Marcello Melandri in qualità di Arbitro nominato dal Presidente della Camera ai sensi dell'art.13 della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport nel procedimento di arbitrato promosso da: Sodalizio Sportivo Amsicora Formaggi Sardi, con sede in Cagliari, Via dei Salinieri n.1/23, in persona del presidente pro tempore sig. Ruggero Ruggeri ed elettivamente domiciliato in Cagliari, Piazza della Repubblica n.l9, presso e nello Studio dell'Avv. Alessandro Dedoni, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso al Collegio Arbitrale - attore - contro Federazione Italiana Hockey, in persona del Presidente prò tempore, con sede in Roma, Viale Tiziano n.74 ( di seguito "FIH") ed elettivamente domiciliato in Catania, Corso Italia n.l3, presso e nello Studio dell'Avv. Glauco Bassetto, che lo rappresenta e difende giusta procura contenuta nell'atto di costituzione e risposta - convenuta - Conclusioni delle parti Per la S.C. Amsicora F.S. si è concluso: “l’Avv. Alessandro Dedoni così conclude: Voglia il Collegio Arbitrale così giudicare: a) dichiarare la nullità della procura della Federazione Italiana Hockey e per l’effetto dichiararne la inesistenza di tutta l’attività difensiva svolta dall’avv. Glauco Bassetto e la contumacia del F.I.H.; b) ordinare la cancellazione ex art. 89 c.p.c. delle seguenti espressioni contenute nella comparsa della F.I.H.: “… Ed è inquietante ed avvilente allo stesso tempo che oggi si argomenti su una questione che per chi ha praticato l’hockey deve essere stampata nel suo DNA… ed oggi hanno anche la tracotanza di sollevare problema anche al di là delle regole federali !!??”, condannando la F.I.H. a risarcire il danno cagionato a tale titolo alla attrice nella misura che il Collegio vorrà determinare secondo equità; c) nel merito: accogliere la domanda proposta dalla S.G. Amsicora F.S. per l’effetto; c.1: Annullando la decisione impugnata poiché illegittima; c.2: In ogni caso condannando la F.I.H. a risarcire il danno cagionato alla S.G. Amsicora F.S. per il fatto degli arbitri e/o comunque per i fatti di causa nella misura di € 50.000,00 (cinquantamila,00), o per quella diversa che si riteneva dovuta anche ex art. 1226 c.c. secondo il giudizio equitativo del Collegio; c.3: condannando la F.I.H. a corrispondere, sulla somma dovuta, gli interessi legali ed il maggior danno, determinandone l’ammontare, a decorrere dalla presentazione dall’istanza di conciliazione; c.4: condannandola altresì alla rifusione delle spese, diritti ed onorari di difesa nella misura complessiva di € 3.500,00, oltre IVA e C.P.A., relativi alla fase di conciliazione ed a quella contenziosa; c.5: condannando altresì la F.I.H. alla rifusione delle spese, diritti ed onorari del Collegio Arbitrale, ponendoli totalmente a carico della F.I.H. che vorrà condannare al rimborso in favore dell’attrice della somma finora anticipata; c.6: condannando la F.I.H. al rimborso delle spese amministrative corrisposte per la fase di conciliazione e di arbitrato; c.7: dichiarando la cessazione della materia del contendere sulle eccezioni di rito proposte dalla F.I.H. e rinunziate dalla medesima”. Per la F.I.H. si è concluso: “L’avv. Glauco Bassetto, rassegna le proprie conclusioni, riportandosi, nel merito, a quelle già rassegnate nell’atto di costituzione da intendersi qui riportate e trascritte e facenti parte integrante del presente Per ciò che attiene all’eccezione oggi formulata da parte avversa in ordine alla legittimità della procura rileva. La procura conferita dal Presidente della F.I.H. è processualmente perfetta sotto ogni punto di vista, invero: l’illegibilità della sottoscrizione è superata dalla formulazione, per esteso, del nome e del cognome nel corpo dell’atto e la definizione “difensore” comprende senz’altro la facoltà del Procuratore, figura scomparsa dall’universo giuridico. Si rileva inoltre che la lamentela di controparte è applicabile solo agli enti pubblici e non ai privati. La richiesta di risarcimento danni richiesta dall’avv. Dedoni è senz’altro inaccettabile sotto il profilo processuale, in quanto, ictu-oculi, non v’è alcun riferimento “ad personam” nell’atto di costituzione, ma è sottolineata soltanto la “caparbietà” del sodalizio attore, su una questione assolutamente consolidata dagli statuti e dai regolamenti federali: accettata da tutti i sodalizi con la sola partecipazione alla F.I.H.. Si conclude come da atto costitutivo da intendersi riportato e trascritto e facente parte integrante del presente. Con condanna alle spese, competenze ed onorari”. Fatto Con istanza depositata 10.4.2003 presso la Segreteria della Camera Arbitrale, previo espletamento infruttuoso della fase di conciliazione, la S.G. Amsicora F.S. richiedeva procedersi alla costituzione del Collegio Arbitrale al fine di ottenere l’annullamento delle decisioni assunte il 9.10.2002 dal Giudice sportivo nazionale della F.I.H., confermate dalla Commissione Unica di Appello federale, le cui decisioni esaurivano i gradi di giustizia sportiva interni alla F.I.H.. Esponeva che lo Statuto federale consentiva l’arbitrato invocato e, quanto alle ragioni che avevano determinato l’adozione dei provvedimenti, aggiungeva e motivava che erroneamente era stata applicata dai giudici federali la sanzione sportiva della perdita della gara, della penalizzazione di 2 punti in classifica e dell’ammenda di € 75,00 non trovandosi l’atleta Fabio Mureddu, che vestiva nell’occasione la maglia del sodalizio attoreo col n.19, in posizione irregolare disciplinarmente rilevante. Oltre allo Statuto della F.I.H., al Regolamento di Giustizia e di Gare e Campionati, l’attrice produceva n.16 biglietti aerei sulla tratta Cagliari-Milano-Cagliari, relativi alla trasferta della squadra, copia delle carte di identità e del tesserino federale dell’atleta Mureddu e chiedeva assumersi informazioni dalla Segreteria della F.I.H. sull’assenza di sanzioni inibitive in atto a carico del Mureddu. Deduceva una prova per testi per dimostrare che il Mureddu aveva preso posto in panchina fin dall’inizio della gara, di aver consegnato agli arbitri n.16 documenti di identità degli atleti e di aver predisposto e consegnato tempestivamente ai direttori di gara un elenco giocatori con n.15 giocatori invece che con gli atleti effettivamente ammessi al recinto di gioco (n.16). Esponeva le ragioni per le quali nei fatti esposti non si sarebbe potuta ravvisare la posizione irregolare di atleta disciplinarmente rilevante e concludeva conseguentemente. Aggiungeva di aver infruttuosamente svolto la fase di conciliazione. Si costituiva tempestivamente in giudizio la F.I.H., la quale eccepiva l’inammissibilità e irricevibilità del ricorso e nel merito chiedeva il rigetto della domanda attrice. La causa veniva istruita mediante l’acquisizione dei fascicoli dei procedimenti disciplinari federali, disposta con ordinanza istruttoria del 24/7/2003, con prova documentale e con prova testimoniale. Infatti veniva sentito il teste Pierpaolo Giuliani, il quale confermava la rappresentazione dei fatti svolta nel ricorso introduttivo. Il Collegio arbitrale veniva costituito in data 9/6/2003 in epoca in cui, successivamente alla domanda di arbitrato, l’attrice aveva riportato la vittoria del Campionato italiano di A.1 maschile ed era stata proclamata Campione d’Italia. Fatto questo notorio e comunque non contestato dalla F.I.H.. All’udienza del 1 dicembre 2003 le parti venivano invitate a precisare le proprie conclusioni, esposte come in epigrafe indicato. Il Collegio si ritirava per la decisione. Diritto Appare necessario in primo luogo distinguere le eccezioni di rito da quelle di merito, senza tralasciare il fatto che la F.I.H. ha rinunciato alle proprie eccezioni processuali di inammissibilità e irricevibilità del ricorso, affidando la difesa delle sue ragioni al solo merito, esonerando, quindi, il Collegio da ogni pronuncia sulle dette eccezioni. La causa contiene tuttavia eccezioni di rito proposte dal sodalizio attoreo, che dovranno essere esaminate prima di passare all’esame del merito. 1) Eccezione di invalidità della procura della F.I.H. (conclusione sub A S.G. Amsicora). Il profilo di irregolarità della procura apposta a margine dell’atto di costituzione della convenuta riporta la mancata identificazione del soggetto che ha sottoscritto la procura e la mancata esplicitazione dei poteri conferiti al procuratore. L’eccezione deve essere respinta. Infatti, al di là della invero assai sintetica formula adottata nella procura, appare chiaro il riferimento allo svolgimento della attività difensiva del mandante nel procedimento in cui l’atto di costituzione di riferisce. Depongono in tale senso le espressioni “nomino mio difensore e procuratore nel presente procedimento l’avv. Glauco Bassetto …. Conferendogli ogni facoltà come per legge”, implicanti il conferiemto al professionista dell’esercizio della difesa della mandante nel procedimento arbitrale di cui si tratta. L’ampiezza dei poteri di rappresentanza e di difesa deriva per altro dall’art.84 c.p.c., che recita espressamente che il difensore “può compiere e ricevere nell’interessa della parte… tutti gli atti del processo”. Quanto alla mancata identificazione del soggetto, il Collegio rileva che tale situazione rappresenta una semplice irregolarità non implicante l’invalidità della procura, come affermato, tra le altre, dalla Cass.1/6/1999 n.5309. L’eccezione è quindi disattesa. 2) Richiesta di cancellazione di espressioni offensive e sconvenienti ex art.89 c.p.c. (conclusione sub 1 della S.G. Amsicora). Deve immediatamente farsi la premessa che il provvedimento di cancellazione costituisce esercizio di potere discrezionale del Giudice (Cass. 23/5/1990 n.4651), che può essere attivato quando le proposizioni incolpate siano avulse totalmente dal contesto difensivo e costituiscano espressione di una volontà inutilmente offensiva della parte che le ha proposte. Il Collegio rileva a codesto proposito che le espressioni usate in concreto rappresentano l’esercizio di un diritto di critica forse non elegante ma legittima: era infatti intendimento della convenuta contestare all’attrice un comportamento di fatto radicatosi negli anni, che l’Amsicora avrebbe dovuto conoscere, che attribuiva una funzione di controllo e garanzia all’elenco dei giocatori. Le frasi quindi avevano uno scopo funzionale al tipo di difesa adottata dalla convenuta. Pertanto il Collegio ritiene di non poterle considerare offensive e/o sconvenienti, in ossequio all’orientamento giurisprudenziale prevalente (Cass. 18/11/2000 n.14942). Anche tale richiesta è pertanto respinta. 3) Nel merito (domanda sub C del sodalizio Amsicora e difese di merito della F.I.H.). 3.1 L’Amsicora F.S. ha svolto conclusioni nell’istanza di arbitrato non riproposte nelle istanze finali davanti al Collegio. Tali conclusioni riguardavano la classifica generale, essendosi richiesto ordinarsi alla F.I.H. di tener conto del risultato conseguito sul campo anche agli effetti della classifica generale. Tali conclusioni sono state dall’attrice reiterate in data 3 settembre 2003, allorquando è stata aggiunta la specifica richiesta di tener contro del risultato conseguito sul campo (vedi punto D dell’istanza 3/9/2003 avv. Dedoni versata in atti). Tuttavia già all’udienza dl 15/11/2003 il difensore dell’attrice dichiarava di voler rinunciare “…a qualsiasi pronuncia che possa influire sulla classifica dello scorso campionato…” (verbale ud. 15/11/2003); ed all’udienza del 1/12/2003 la stessa parte precisava le richieste finali, non riportando istanze riguardanti la classifica coerentemente alla rinuncia svolta all’udienza precedente. 3.2 Il Collegio ritiene conforme al procedimento arbitrale la possibilità delle parti di modificare la domanda (c.d. emendatio libelli), soprattutto quando, come in questo caso, la modificazione sia determinata da fatti novi sopraggiunti al procedimento (definitività della classifica di cui si tratta). Soccorre a questo proposito l’orientamento di legittimità per il quale non trovano applicazione nel giudizio arbitrale le preclusioni di cui agli artt. 183 e 184 c.p.c. (Cass. 4/7/2000 n.8937; Cass. 14/2/2000 n.1620), cui si aggiunge il chiaro contenuto del comma 3° dell’art.816 c.p.c. che consente agli arbtri di regolare lo svolgimento del giudizio nel modo che ritengono più opportuno, con il solo limite del rispetto del contraddittorio e diritto di difesa (Cass.29/8/1997 n.8177). Esigenze queste puntualmente rispettate nella fattispecie, sol che si osservi il fatto che la modifica delle conclusioni di parte attrice è stata annunziata fin dall’udienza del 15/11/2003. Né alla possibilità della emendatio libelli si oppone l’art.17 del Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato (approvato con delibera CN n.1188 del 11/1/2001, confermata anche nel nuovo testo regolamentare tutt’ora vigente); né la stessa F.I.H. ha svolto opposizione sull’emendatio svolta dalla controparte, accettando il contraddittorio e svolgendo conclusioni speculari a quelle così modificate dall’attrice. 3.3: La domanda è fondata e merita accoglimento, Il Collegio ritiene di doverla accogliere con la sola limitazione dell’entità del risarcimento e con esclusione del maggior danno, non dovuto trattandosi di domanda di risarcimento del danno. I fatti di causa hanno in realtà chiarito (documenti acquisiti, fascicoli dei procedimenti federali e deposizione orale e scritta del teste Giuliani, capace a deporre ex art.246 c.p.c. non essendo portatore di un interesse che ne possa legittimare la partecipazione al giudizio) che l’atleta Fabio Mureddu in occasione della gara vestì la maglia n.19 del sodalizio Amsicora, fu presente nel recinto di gioco fin dall’inizi della gara (e già dalla fase del riscaldamento) e prese posto in panchina. Si è altresì chiarito che il sodalizio Amsicora presentò agli arbitri un elenco di n.15 giocatori e n.16 documenti di identità dei vari atleti presenti al campo. La deposizione del teste Giuliani è corroborata dal tenore letterale dell’elenco dei giocatori del sodalizio attoreo, che ne menziona la presenza alla gara, esponendo gli identificativi del documento di identità personale del Giuliani raccolti dallo stesso Collegio nel corso della sua deposizione orale. Sussiste certamente l’errore del sodalizio Amsicora relativo alla composizione di un elenco giocatori incompleto. Errore ancor più rafforzato dalla presenza di Mureddu in campo e dalla avvenuta consegna agli arbitri, tra gli altri, dei suoi documenti di identità. L’atleta Fabio Mureddu, è stato provato, poteva partecipare alla gara essendo iscritto al sodalizio attoreo per l’anno sportivo in corso, non aveva sanzioni inibitive in atto, non sussistono limiti di età o di sesso per la partecipazione al tipo di campionato (serie A1 maschile). E’ altresì provato che il sodalizio Amsicora si presentò agli arbitri con una squadra composta da 16 elementi, che costituisce il limite massimo consentito per ciascun sodalizio. 3.4: Ciò premesso il Collegio ritiene condivisibile quanto sostenuto nelle memorie difensive del sodalizio attoreo: l’art.17, comma 3°, del Regolamento gare e campionati prevede infatti che “…agli effetti delle disposizioni disciplinari sono in posizione irregolare i partecipanti ad una gara: a) che non siano tesserati; b) che non siano colpiti da provvedimenti inibitivi in atto; c) che non siano abilitati a partecipare in relazione al tipo di manifestazione sportiva, per quanto attiene al requisito dell’età, del sesso o ad eventuali altri requisiti specificamente richiesti, ovvero per norma di divieto”. Fabio Mureddu non si trovava in nessuna di codeste situazioni, tassativamente descritte nella norma quali situazioni rilevanti “…Agli effetti delle disposizioni disciplinar…i”. Ed al suo caso non poteva pertanto essere applicato l’art.78 del Regolamento di giustizia (come fatto dai giudici federali), dovendosi leggere la norma di cui si tratta unitamente all’art. 17 del Regolamento gare e campionati, che fornisce la nozione disciplinarmente rilevante di atleta in posizione irregolare. I giudici federali pertanto non potevano affermare la sussistenza in capo al Mureddu di una posizione irregolare rilevante disciplinarmente, né trarre da essa le conclusioni sanzionatorie a carico del sodalizio. I provvedimenti disciplinari sono pertanto illegittimi, come giustamente sostenuto da parte attrice. A tali considerazioni, esaustive e pregnanti, si deve aggiungere lo stesso divieto di estensione analogica dei casi di illecito disciplinare, il quale impedisce una interpretazione estensiva dei casi di illecito disciplinare. L’elencazione dei casi svolta dall’art. 17 del Regolamento gare e campionati è dunque tassativa e non può essere modificata a travalicata attraverso un’interpretazione creativa di nuovi casi di illecito. 3.5: Non è priva di rilevanza ai fini della pronunzia la circostanza per la quale incombeva certamente sugli arbitri (oggi direttori di gara e organi della federazione sul campo di gioco) il dovere di verifica dei partecipanti alla gara, quale si deprende dall’art.22 del Regolamento gare e campionati. Particolarmente significative in quest’ottica paiono le disposizioni del comma 3° e 6° dell’art.22 citato, ove si legge che incombe sugli arbitri il dovere di escludere dal recinto di gioco i giocatori privi di idoneo documento ed il dovere di comunicare all’altra squadra le variazioni apportate sull’elenco dei giocatori. A tali norme si aggiunge la disposizione del comma 1° dell’art.22, che prevede l’indicazione degli atleti“ammessi al recinto di gioco” nell’elenco dei giocatori da parte degli arbitri (rectius direttori di gara). Tali considerazioni risultano rafforzate dal fatto che secondo il regolamento i sodalizi si spogliano dell’elenco dei giocatori in favore degli arbitri mezz’ora prima dell’inizio della gara (comma 5° e 7° art.22), che l’elenco dei giocatori diventa da quel momento un allegato al verbale di gara, sul quale può dunque intervenire esclusivamente il direttore di gara attraverso le operazioni di modificazione e/o cancellazione da eseguirsi a sua cura. Ciò comporta complessivamente, come sostenuto dall’attrice, la sussistenza di un dovere di verifica dei partecipanti da parte degli arbitri, che, se effettuato nella circostanza, avrebbe comportato l’immediato allontanamento di Mureddu dal recinto di gioco ovvero il suo inserimento nell’elenco dei giocatori del sodalizio Amsicora. Tale omissione di verifica ha comportato la partecipazione di Mureddu alla gara nonostante la sua mancata annotazione nell’elenco. Fatto questo determinato eziologicamente dall’omissione di verifica addebitabile agli arbitri, che lo hanno ammesso nel recinto di gioco ed a prendere posto in panchina. Il dovere di verifica che incombe sull’attività dei direttori di gara riguarda infatti non solo l’identità anagrafica degli atleti, ma anche la loro appartenenza alla federazione ed al sodalizio per il quale effettuano la prestazione sportiva. In quest’ottica a nulla vale considerare l’erronea composizione dell’elenco da parte del sodalizio, poiché tale fatto, anche se può in astratto costituire un antecedente, di fatto non è in rapporto eziologico diretto con la partecipazione alla gara da parte del Mureddu, determinata dall’omissione dei direttori di gara, detentori dell’elenco dei giocatori dei sodalizi e dei documenti di identità degli atleti sin da mezz’ora prima dell’inizio della gara. Il Collegio ritiene che tali considerazioni determinino la responsabilità della F.I.H., che deve essere affermata per la condotta omissiva dei direttori di gara (culpa in vigilando o in eligendo o responsabilità oggettiva). [...] OMISSIS [...] Così deciso all’unanimità in conferenza comune di tutti gli arbitri in Roma, oggi 1° dicembre 2003. Prof. Fulco Lanchester Avv. Stefano Siotto Pintor Avv. Marcello Meandri Depositato nella segreteria della Camera oggi 4 dicembre 2003
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