C COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°35 del 24/03/2004 – pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SIGNOR PROCURATORE FEDERALE a carico sig. MAZZA LORIS-dirigente U.S.CAORSO, sig. MALVISI FRANCO-allenatore U.S.CAORSO e U.S.CAORSO-campionato di II^ categoria

C COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°35 del 24/03/2004 - pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SIGNOR PROCURATORE FEDERALE a carico sig. MAZZA LORIS-dirigente U.S.CAORSO, sig. MALVISI FRANCO-allenatore U.S.CAORSO e U.S.CAORSO-campionato di II^ categoria Con nota 19.2.2004 il Procuratore Federale, - rilevato, sulla base di quanto accertato dall’Ufficio Indagini, che nella stagione sportiva 2002/2003 il sig.MALVISI ha effettuato per l’U.S.CAORSO, in numerose gare, la funzione di prestanome per la conduzione tecnica della prima squadra, che invece veniva di fatto effettivamente svolta dal sig.MAZZA, tesserato per la medesima società, ma non avente l’abilitazione di allenatore di base; - rilevato che in occasione di almeno 11 partite l’U.S.CAORSO non ha presentato in lista gara alcun allenatore abilitato, così contravvenendo a quanto disposto dall’art.40 comma 1 del Regolamento della L.N.D. e rilevato che in 4 di queste gare il sig.MALVISI, nonostante avesse l’abilitazione di allenatore di base, svolgeva le diverse funzioni di guardalinee di società; - ritenuto che i fatti come sopra succintamente descritti integrino gli estremi della violazione di cui all’art.1 comma 1 del C.G.S., addebitabile ai sigg.MAZZA e MALVISI, rispettivamente dirigente e allenatore dell’U.S.CAORSO, nonché della violazione di cui all’art.2 comma 4 del C.G.S. a titolo di responsabilità oggettiva dell’U.S.CAORSO, e dell’art.40 comma 1 del Regolamento della L.N.D. addebitabile all’U.S.CAORSO; - visto l’art. 28 comma 4 lettera b) del C.G.S., - ha deferito a questa C.D. le parti sopra indicate perché rispondano, il sig.MAZZA LORIS, dirigente dell’U.S.CAORSO, e il sig.MALVISI FRANCO, allenatore dell’U.S.CAORSO, della violazione di cui all’art.1 comma 1 del C.G.S., per aver posto in essere i comportamenti antiregolamentari sopra descritti e l’U.S.CAORSO, della violazione di cui all’art.2 comma 4 del C.G.S., per responsabilità oggettiva nelle violazioni ascritte ai propri tesserati e della violazione dell’art.40 comma 1 del Regolamento della L.N.D. per non avere presentato in panchina, in occasione di almeno 11 gare di campionato della prima squadra, un allenatore abilitato dal Settore Tecnico. . Ritualmente notificato agli interessati l’atto di contestazione, nulla è pervenuto dalle parti deferite. Il rappresentante della Procura Federale, avv.MASSIMILIANO IOVINO, dopo ampia disamina del fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che debbasi affermare la responsabilità delle parti deferite, in ordine alle contestazioni di cui in premessa, con la squalifica per mesi 1 dell’all.MALVISI , l’inibizione per mesi 1 del dirigente MAZZA e l’ammenda di € 150 a carico dell’U.S.CAORSO. La Commissione, - sentite le richieste avanzate dal rappresentante della Procura Federale ; - tenuto conto che gli accertamenti svolti dall'Ufficio Indagini hanno confermato lo svolgimento dei fatti così come descritti, ciò che integra da parte dei sigg.MAZZA e MALVISI la violazione dell'art.1 comma 1 del C.G.S., con conseguente responsabilità oggettiva a carico dell’U.S.CAORSO nonché la violazione dell’art.40 comma 1 del Regolamento della L.N.D. da parte dell’U.S.CAORSO; - visti gli artt. 13 e 14 del C.G.S., d e l i b e r a - di infliggere la squalifica per mesi uno all’all.MALVISI FRANCO, l’inibizione per mesi 1 al dir.MAZZA LORIS e l’ammenda di € 150 a carico dell’U.S.CARSO. Manda alla Segreteria del Comitato per le comunicazioni di rito.
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