COMITATO COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°15 del 10/10/2007 RIUNIONE DELL’ 8 OTTOBRE 2007 CAMPIONATO DI I^ CATEGORIA 10 RECLAMO PROPOSTO DA A.C. GATTATICO avverso inibizione al 24.11.2007 add. forza pubbl. sost. LUSETTI PIETRO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U. n. 13 del 26.9.2007 gara GATTATICO – CAVOLA del 23.9.2007
COMITATO COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°15 del 10/10/2007
RIUNIONE DELL’ 8 OTTOBRE 2007
CAMPIONATO DI I^ CATEGORIA
10 RECLAMO PROPOSTO DA A.C. GATTATICO
avverso inibizione al 24.11.2007 add. forza pubbl. sost. LUSETTI PIETRO
delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U. n. 13 del 26.9.2007
gara GATTATICO – CAVOLA del 23.9.2007
L’A.C. GATTATICO ricorre avverso il sopra indicato provvedimento, che ritiene esagerato “in quanto è vero che il sig. LUSETTI, a
fine gara, ha ripreso verbalmente l’arbitro dell’incontro, ma non utilizzando espressioni offensive ed irriguardose, bensì in maniera
decisa ma educata cercava di chiedere spiegazioni all’arbitro, in merito all’atteggiamento irriverente e maleducato tenuto da
questo ultimo prima, durante e dopo la gara” . Aggiunge che il ricorso “viene presentato unicamente per ribadire la correttezza e la
dignità dei ns. dirigenti, che ricordiamo impegnano il loro tempo per la società in modo volontario e senza compensi”. Chiede una
equilibrata revisione della sanzione.
COPPA ITALIA CALCIO A CINQUE SERIE C1
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La Commissione,
- visti gli atti ufficiali;
- preso atto che l’arbitro, sentito a chiarimenti, ha integralmente confermato l referto originario, dal quale si
rileva che, al termine della gara, il dir. LUSETTI PIETRO, addetto alla forza pubblica sostitutiva, urlava offese all’indirizzo dell’arbitro,
reiterate mentre si tratteneva davanti allo spogliatoio del direttore di gara e mentre questi raggiungeva la propria autovettura, aprendo
anche uno sportello della macchina;
- considerato che dalla esperita istruttoria non sono emersi fatti o situazioni atte a modificare il giudizio e, quindi,
le decisioni assunte in primo grado,
d e l i b e r a
- di respingere il ricorso, confermando la inibizione al 24.11.2007 del dir. LUSETTI PIETRO.
Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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