COMITATO COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°16 del 17/10/2007 CALCIO A CINQUE – SERIE C 2 17 RECLAMO PROPOSTO DA A.C.CORREGGESE per presunta irregolarità gara VALBIDENTE – CORREGGESE del 22.9.2007

COMITATO COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°16 del 17/10/2007 CALCIO A CINQUE – SERIE C 2 17 RECLAMO PROPOSTO DA A.C.CORREGGESE per presunta irregolarità gara VALBIDENTE – CORREGGESE del 22.9.2007 L’A.C.CORREGGESE eccepisce in ordine alla gara sopra indicata in quanto “alla suddetta gara ha preso parte il calc.BARCHI ALBERTO, squalificato per 1 giornata, come da C.U. n.40 del C.R.E.R. – stagione 2006/2007 : tale squalifica, per recidività in ammonizioni, così come previsto dal C.U. n.35 del 21.3.2007, non andava scontata nei play out, bensì veniva riportata alla stagione corrente. Chiediamo pertanto che ci venga assegnata la vittoria per 6-0, come prescritto dalle Carte Federali(C.G.S.)”. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - accertato che, con provvedimento pubblicato sul C.U.n. 40 del C.R.E.R. datato 26.4.2007, fra i calciatori non espulsi, risulta squalificato per 1 gara il calc.BARCHI ALBERTO, per recidiva in ammonizione(XI^ infrazione); - preso atto che le norme che regolano l’esecuzione delle sanzioni, ricordate nel C.U. del C.R.E.R. n. 35 datato 21.3.2007 , dispongono che “Per quanto riguarda le sanzioni disciplinari, nei play off e nei play out, rimarranno in essere i provvedimenti di squalifica(sia a tempo che a giornate) ad eccezione delle squalifiche comminate per recidività in ammonizione”, disposizioni richiamate anche nel C.U. del C.R.E.R. n. 41 datato 3.5.2007 “Si ricorda a tutte le Società partecipanti ai play off e play out che, in base all’art.14(vecchio testo) del C.G.S., le squalifiche per recidiva in ammonizione devono essere scontate nell successiva stagione sportiva”; - valutato, pertanto, che il calc. BARCHI ALBERTO ha partecipato, nelle file della A.S.VAL BIDENTE, alla gara di cui all'oggetto (terminata con il risultato : Valbidente 7 – Correggese 3) senza averne titolo, in quanto la squalifica di cui sopra non era stata scontata; - visti gli artt. 17, 18 e 19 del C.G.S., 271 d e l i b e r a - di infliggere all’A.S.VAL BIDENTE la punizione sportiva della perdita per 0-6 della gara VAL BIDENTE - CORREGGESE del 22.9.2007 ed al calc. BARCHI ALBERTO 1 giornata di squalifica. Nulla dispone per la tassa non versata .
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