COMITATO COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°1 del 14/07/2003 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO CORINALDO CALCIO FC avverso sanzioni ed esito gara Corinaldo Calcio F.C. – U.S. Pergola Fratte Green, del 12.1.2003 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “B” – C.U. n. 51 del 16.1.2003.

COMITATO COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N°1 del 14/07/2003 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO CORINALDO CALCIO FC avverso sanzioni ed esito gara Corinaldo Calcio F.C. – U.S. Pergola Fratte Green, del 12.1.2003 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “B” - C.U. n. 51 del 16.1.2003. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche, in esito all’esame del referto arbitrale relativo all’incontro indicato in epigrafe, con decisione pubblicata sul citato Com. Uff. n. 51, infliggeva al Corinaldo Calcio F.C. la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 2 a seguito dell’aggressione subita dall’arbitro ad opera dell’assistente di parte della squadra locale, e l’ammenda di € 150,00 “per aver a fine gara tre propri sostenitori minacciato l’arbitro costringendolo ad allontanarsi dall’impianto sportivo scortato dalla Forza Pubblica”. Il medesimo Giudicante comminava al sig. Paolinelli Omero, ritenuto responsabile dell’aggressione anzidetta, la sanzione della squalifica fino al 10 gennaio 2007, perché “dopo aver rivolto reiterate frasi offensive e minacciose all’indirizzo dell’arbitro, si avvicinava allo stesso tentando prima di colpirlo con l’asta della bandierina, poi gli sferrava una violenta manata al volto procurandogli fuoriuscita di sangue dal naso e forte dolore che causava un momentaneo malore e stordimento che costringevano l’arbitro a fischiare la fine dell’incontro prima del termine del tempo regolare“. Avverso tali decisioni ha proposto rituale reclamo il Corinaldo Calcio F.C. assumendo la non perfetta rispondenza del rapporto arbitrale a quanto realmente avvenuto e chiedendo la ripetizione della gara nonchè, rilevatane l’eccessività, una riduzione della squalifica comminata al proprio tesserato Paolinelli e l’annullamento e/o la riduzione dell’ammenda, stante la sua illegittimità. A dire della reclamante il provvedimento di sospensione definitiva dell’incontro adottato dall’arbitro al secondo dei cinque minuti di recupero dal medesimo concessi, è da ritenersi ingiustificato ed illegittimo, non sussistendone nella fattispecie i presupposti: il Paolinelli infatti nell’occasione, espulso dal direttore di gara per proteste e da questi avvicinato fin sotto il viso in atteggiamento di sfida e provocazione, lo prese per il naso con un “innocuo pizzicotto”, quasi in tono di sfida, con gesto certamente deprecabile, ma scherzoso, tant’è che, dopo l’episodio, l’arbitro raggiunse il centro del campo per riprendere il gioco ed il Paolinelli gli spogliatoi. Solo dopo alcuni minuti lo stesso direttore di gara emetteva il triplice fischio di chiusura dell’incontro, anticipata come da successiva comunicazione. Con fermezza e deducendo le testimonianze di vari dirigenti presenti, la reclamante ha escluso che il Paolinelli abbia tentato di colpire con la bandierina l’arbitro e che questi abbia avuto fuoriuscita di sangue dal naso a seguito del gesto sopra descritto, come viceversa dallo stesso refertato. Quanto al contestato comportamento minaccioso dei propri sostenitori, la reclamante ha asserito che nessuno di questi accerchiò, né tentò di aggredire il direttore di gara, il quale, accompagnato dai dirigenti locali e dalla forza pubblica presente al campo, raggiunse la propria autovettura, allontanandosi poi tranquillamente dallo stadio. L’U.S. Pergola Fratte ha fatto ritualmente pervenire proprie controdeduzioni, con le quali, anche avanti a questa Commissione, rilevata l’infondatezza, la non veridicità e la pretestuosità dei motivi del reclamo di controparte, chiedeva la conferma della decisione impugnata, relativamente alla sanzione della perdita della gara. Alla richiesta audizione il Corinaldo Calcio F.C., reiterando le argomentazioni già esposte nel gravame, sottolineava le evidenti discrepanze tra la motivazione del provvedimento del primo Giudice ed il referto arbitrale, laddove non poteva ravvisarsi la contestata aggressione del Paolinelli all’arbitro. Questa Commissione, ritenutane l’opportunità ai fini istruttori, convocava l’arbitro della gara in esame, il quale tuttavia mai compariva alle cinque convocazioni disposte. Pertanto, con l’ordinanza pubblicata sul C.U. n. 66 del 13.3.2003, questa medesima Commissione disponeva l’invio degli atti all’Ufficio Indagini al fine di procedere all’audizione dell’arbitro della gara in esame sulle circostanze dallo stesso refertate, circa le modalità della violenza subita e la completa ricostruzione dell’episodio. LA COMMISSIONE - letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali; - rilevata preliminarmente l’inammissibilità, a norma del Codice di Giustizia Sportiva, delle testimonianze dedotte dalla reclamante a sostegno delle proprie tesi; - esaminata la relazione dell’Ufficio Indagini dalla quale risulta veritiera e confermata l’aggressione sia verbale che fisica all’arbitro, “anche se con una discordanza rispetto alle versioni fornite nel merito dell’intensità del colpo subito”. “Infatti il malore riportato dal direttore di gara è risultato più essere dovuto ad un’impressione emotiva che ad una reale oltre che accertata fuoriuscita di sangue dal naso”; “nel merito della tentata aggressione da parte di tre tifosi all’uscita dallo stadio lo stesso ritrattava, in sede di interrogatorio, definendola unicamente verbale e non fisica tant’è che invitava bonariamente i tifosi ad allontanarsi”; - ritenuto che la decisione dell’arbitro di sospendere definitivamente l’incontro al 47° del secondo tempo appare pienamente giustificata da quanto avvenuto sul campo ed in particolare dalla situazione creatasi a seguito del comportamento del Paolinelli; - rilevato pertanto che ai sensi dell’art. 64 delle N.O.I.F. rientrava pienamente nei poteri del direttore di gara la decisione di non far proseguire l’incontro, essendosi verificate le condizioni richieste dalla norma regolamentare per la sua sospensione; - ritenuto, alla luce delle risultanze istruttorie, di dover accedere alle richieste della reclamante relativamente alla sanzione dell’ammenda ed alla riduzione della squalifica comminata al proprio tesserato Paolinelli, avendo il direttore di gara, in sede di audizione, parzialmente ridimensionato i fatti nella loro obiettiva gravità, P.Q.M. accoglie il reclamo come sopra proposto dal Corinaldo Calcio F.C., per l’effetto riducendo la squalifica del tesserato Paolinelli Omero al 10 gennaio 2004 e la sanzione dell’ammenda ad € 50,00 (cinquanta), confermando nel resto il provvedimento impugnato. Dispone la restituzione della tassa versata.
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