COMITATO INTERREGIONALE – CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES A.RICCHIERI “Trofeo Powerade Cup” – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 20 del 13/11/2002 – pubbl. su www.interregionale.com Decisioni del Giudice Sportivo GARA DEL 02/11/2002 POMIGLIANO EST – COMPRENSORIO STABIA

COMITATO INTERREGIONALE – CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES A.RICCHIERI “Trofeo Powerade Cup” - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 20 del 13/11/2002 – pubbl. su www.interregionale.com Decisioni del Giudice Sportivo GARA DEL 02/11/2002 POMIGLIANO EST - COMPRENSORIO STABIA Il Giudice Sportivo, - sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 18 del 06112002; - esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla A.C. Comprensorio Stabia e con il quale si deduce che la società Pomigliano Est ha impiegato nel corso della gara 5 calciatori fuori quota, invocandosi per l'effetto la punizione sportiva della perdita della gara nei confronti della predetta società; - ritenuto che dal rapporto di gara si evince che effettivamente la società Pomigliano Est ha schierato inizialmente in campo quattro calciatori fuori quota (segnatamente De Rosa Pasquale nato l'161983, Smimmo Giuseppe nato il 20101983, Stanzione Paolo nato il 0671982, Vuolo Francesco nato il 1411983) , e che al 27° del secondo tempo ha proceduto alla sostituzione del n. 7 Smimmo Giuseppe con il n. 15 Bartolo Antonio nato il 1421983: - considerato che tale comportamento viola la disposizione che consente l'impiego di soli 4 calciatori nati nell'anno 1982 o 1983 ( C.U. n. 1 del 572002 del Comitato Interregionale) alla cui infrazione l'art.12 del C.G.S. ricollega la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2; - considerato che la gara in esame si è conclusa con il punteggio di 2-0 a favore della società Pomigliano Est; P.Q.M. delibera: 1) di accogliere il reclamo; 2) di comminare alla società Pomigliano Est la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2; 3) di non addebitare la tassa di reclamo.
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