COMITATO INTERREGIONALE – CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES A.RICCHIERI “Trofeo Powerade Cup” – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 24 del 27/11/2002 – pubbl. su www.interregionale.com Decisioni del Giudice Sportivo GARA DEL 12/10/2002 SANGIUSEPPESE – REAL CASSINO

COMITATO INTERREGIONALE – CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES A.RICCHIERI “Trofeo Powerade Cup” - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 24 del 27/11/2002 – pubbl. su www.interregionale.com Decisioni del Giudice Sportivo GARA DEL 12/10/2002 SANGIUSEPPESE - REAL CASSINO Il Giudice Sportivo - sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 10 del 16102002; - esaminato il reclamo fatto pervenire, a seguito di tempestivo preannuncio dalla società Sangiuseppese, con il quale si deduce che l'identificazione ad opera dell'arbitro dei calciatori della società Real Cassino sarebbe avvenuta in modo irregolare, invocandosi, per l'effetto, la ripetizione della gara; - rilevato che la società reclamante ha, in particolare, sottolineato che i calciatori della squadra avversaria sono stati identificati mediante esibizione di fotocopia della loro carta di identità, pur autenticata dal Comune di Cassino, e che il calciatore n. 5 Mancini Marco ha partecipato alla gara privo di documento di riconoscimento e senza alcuna attestazione da parte dell'arbitro della propria personale conoscenza; - ritenuto che, con riferimento alle modalità per l'identificazione previste dalla regola n. 3 del giuoco del calcio, l'autenticazione della fotocopia da parte del Comune di Cassino non consente di esprimere dubbi sull'identità dei calciatori essendo stata certificata da un Ufficio Pubblico, munito dei relativi poteri, la corrispondenza della fotocopia con originale del documento; - rilevato che dalla nota inviata dall'Ufficio Tesseramenti del Comitato Interregionale si evince che al calciatore Marini Marco è stata rilasciata in data 1032002 la tessera federale e che il numero di matricola a lui assegnato (3.595.137) corrisponde a quello riportato in distinta; P.Q.M. delibera: 1) di respingere il reclamo; 2) di convalidare il risultato della gara conclusasi con il seguente punteggio: Sangiuseppese - Real Cassino 1-2 3) di addebitare sul conto della F.C. Sangiuseppese la tassa di reclamo.
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