COMITATO INTERREGIONALE – CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES A.RICCHIERI “Trofeo Powerade Cup” – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 38 del 29/01/2003 – pubbl. su www.interregionale.com Decisioni del Giudice Sportivo GARA DEL 14/12/2002 RUTIGLIANO – CALCIO POTENZA
COMITATO INTERREGIONALE – CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES A.RICCHIERI “Trofeo Powerade Cup” - 2002/2003
Comunicato Ufficiale N° 38 del 29/01/2003 – pubbl. su www.interregionale.com
Decisioni del Giudice Sportivo
GARA DEL 14/12/2002 RUTIGLIANO - CALCIO POTENZA
Il Giudice Sportivo,
- sciogliendo la riserva di cui al C.U. n° 33 del 18122002;
- esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla A.S.C.Potenza e con il
quale si deduce che nella distinta della squadra avversaria consegnata in copia prima dell'inizio della
gara non erano indicati gli estremi dei documenti di identificazione di due calciatori (il n° 4 Saracino
Vincenzo ed il n° 6 Zaccaro Lorenzo) che quindi non avevano titolo per prendervi parte, invocandosi
per l'effetto la punizione sportiva della perdita della gara a carico della U.S. Rutigliano;
- ritenuto che dai documenti ufficiali ed in particolare dal supplemento di rapporto, emerge che
successivamente all'identificazione dei calciatori ed alla consegna di copia delle distinte ad entrambe
le società, l'arbitro aveva riscontrato che su quella relativa alla U.S. Rutigliano non erano indicati gli
estremi dei documenti dei calciatori n° 4 e n° 6 regolarmente esibiti prima dell'inizio della gara e che a
tale omissione aveva poi provveduto integrando la distinta stessa con le annotazioni mancanti da lui
siglate;
- considerato che l'articolo 61 comma 3 delle N.O.I.F. consente di apportare variazioni all'elenco di
gara dopo la consegna all'arbitro, da trascrivere anche sulla copia di spettanza all'altra società e che,
a riguardo l'arbitro ha riferito nel citato supplemento di aver chiesto a fine gara di poter trascrivere le
correzioni anche sulla lista in suo possesso al dirigente della A.S.C. Potenza che, tuttavia, si rifiutava;
- ritenuto quindi che l'arbitro ha proceduto correttamente all'identificazione dei calciatori indicati nel
reclamo adempiendo alle formalità previste dagli artt. 61 e 71 delle N.O.I.F. e che quindi i calciatori
medesimi hanno regolarmente preso parte alla gara;
P.Q.M.
delibera:
1) di respingere il reclamo
2) di convalidare il risultato della gara conclusasi con il seguente punteggio : Rutigliano - Potenza 2-0
3) di addebitare sul conto della A.S.C.Potenza la tassa di reclamo.