COMITATO INTERREGIONALE – CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES “Trofeo A. Ricchieri” 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 16 del 31/10/2001 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARA DEL 29/09/2001 MANFREDONIA CALCIO S.R.L. – PRO ITALIA GALATINA
COMITATO INTERREGIONALE - CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES “Trofeo A. Ricchieri” 2001/2002
Comunicato Ufficiale N° 16 del 31/10/2001 – pubbl. su www.interregionale.com
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
GARA DEL 29/09/2001 MANFREDONIA CALCIO S.R.L. - PRO ITALIA GALATINA
Il Giudice Sportivo,
- sciogliendo la riserva di cui al C.U. n.8 del 3.10.2001;
- rilevato che la Società P.I. Galatina non ha dato seguito al preannuncio di reclamo telegrafico in merito alla gara di cui in epigrafe, e che tale omissione costituisce motivo di inammissibilità del reclamo stesso ai sensi dell'art. 29, 5° e 9° comma del nuovo C.G.S.;
- esaminato il rapporto di gara e considerato che dallo stesso emerge che la Società Manfredonia Calcio s.r.l. ha utilizzato cinque giocatori nati nell'anno 1981 o nell'anno 1982 in quanto, ai quattro schierati all'inizio della gara (Fortunato,nato nel 1981; Mondelli, nato nel 1982; D'Angelo, nato nel 1981; Piccoli, nato nel 1982) si è aggiunto il calciatore Di Candia, nato nel 1982, e schierato in sostituzione di Piccoli;
- considerato che tale comportamento viola la disposizione che consente l'impiego di solo quattro calciatori nati nell'anno 1981 o nell'anno 1982 (C.U. n. 1 del 10.07.2001) e comporta l'infrazione cui l'art. 12 C.G.S. ricollega la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2 o con il punteggio più favorevole eventualmente conseguito sul terreno di giuoco a favore della squadra avversaria;
- considerato che la gara in esame si è conclusa con il punteggio di 2-0 in favore della Società Manfredonia;
- ritenuto che trattasi di questione rilevabile d'ufficio e che la tassa di reclamo deve essere addebitata sul conto della Società P.I. Galatina, ai sensi dell'art. 29, 8° comma del C.G.S.;
P.Q.M.
delibera di:
1) dichiarare inammissibile il reclamo;
2) comminare alla Società Manfredonia la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2;
3) addebitare sul conto della Società P.I. Galatina la tassa di reclamo.