COMITATO INTERREGIONALE – CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES “Trofeo A. Ricchieri” 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 49 del 05.10.2001 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ AGLIANESE CALCIO 1923 S.r.l. AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO IN MERITO ALLA GARA FORTIS JUVENTUS/AGLIANESE DEL 15.09.2001 (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 4 del 19.09.2001 – Campionato Nazionale Juniores “Trofeo A. Ricchieri”).

COMITATO INTERREGIONALE - CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES “Trofeo A. Ricchieri” 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 49 del 05.10.2001 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ AGLIANESE CALCIO 1923 S.r.l. AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO IN MERITO ALLA GARA FORTIS JUVENTUS/AGLIANESE DEL 15.09.2001 (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 4 del 19.09.2001 – Campionato Nazionale Juniores “Trofeo A. Ricchieri”). La Commissione Disciplinare, · letti gli atti del reclamo in epigrafe; · rilevato che dal rapporto arbitrale risulta che la Società Aglianese nel corso della gara in oggetto ha effettuato tra l’11° e il 27° minuto del secondo tempo n. 4 sostituzioni di calciatori, violando in tal modo il limite di 3 sostituzioni previsto dalle norme regolamentari; · ritenuto che tale circostanza è stata ribadita dall’arbitro con supplemento di rapporto appositamente richiesto da questa Commissione e pervenuto in data odierna; · considerato che ai sensi dell’articolo 31 lett. a1) del Codice di Giustizia Sportiva agli atti degli ufficiali di gara è attribuita fede probatoria privilegiata e che pertanto deve ritenersi che i fatti si siano effettivamente svolti così come ivi descritti; · ritenuto che alla suesposta fattispecie l’articolo 12 del Codice di Giustizia Sportiva ricollega la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2, P.Q.M. rigetta il reclamo in epigrafe e dispone addebitarsi la relativa tassa in capo alla Società reclamante.
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