COMITATO INTERREGIONALE – CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES “Trofeo A. Ricchieri” 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 54 del 27/02/2002 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARA DEL 23/02/2002 CASARANO S.P.A. – COMPRENS. SPORT PISTICCI
COMITATO INTERREGIONALE - CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES “Trofeo A. Ricchieri” 2001/2002
Comunicato Ufficiale N° 54 del 27/02/2002
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
GARA DEL 23/02/2002 CASARANO S.P.A. - COMPRENS. SPORT PISTICCI
Il Giudice Sportivo,
- esaminati gli atti di gara;
- rilevato che la società Pisticci era scesa in campo con soli 7 atleti e che, a seguito dell'abbandono del campo di uno di essi a causa di infortunio, al 22° del primo tempo detta società è rimasta con un numero di calciatori inferiore a quello regolamentare, costringendo l'arbitro a sospendere la gara;
- rilevato altresì che la responsabilità per la mancata conclusione è da ascriversi alla società Pisticci e che, a i sensi dell'art.12 del C.G.S., la stessa deve essere sanzionata con la perdita della gara con il risultato di 0-2 o con quello più favorevole acquisito dalla squadra avversaria al momento della sospensione;
- rilevato infine che, il punteggio al momento della sospensione era di 0-4 a favore della società Casarano;
P.Q.M.
delibera
1) di comminare alla società Pisticci la punizione sportiva della gara con il punteggio di 0-4.