COMITATO INTERREGIONALE – CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES “Trofeo A. Ricchieri” 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 61 del 20/03/2002 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARA DEL 02/02/2002 GROSSETO F.C. S.R.L. – VERSILIA 1998 S.R.L.

COMITATO INTERREGIONALE - CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES “Trofeo A. Ricchieri” 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 61 del 20/03/2002 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARA DEL 02/02/2002 GROSSETO F.C. S.R.L. - VERSILIA 1998 S.R.L. Il Giudice Sportivo, - sciogliendo la riserva di cui al C.U. n° 45 del 0622002; - esaminato il reclamo fatto pervenire, a seguito di tempestivo preannuncio, dalla società Versilia e con il quale si deduce l'irregolare posizione del calciatore Ruscio Giovanni (tesserato Grosseto) in quanto squalificato; - rilevato che come si evince dal C.U. 123 del 2312002 del Comitato Interregionale relativo al Campionato Serie D, al predetto calciatore veniva comminata la squalifica per due di giornate di gara a seguito dell'espulsione per aver colpito con uno schiaffo un avversario ( R AA ), sanzione relativa alla gara Tivoli - Grosseto del 2012002 ; - ritenuto che ai sensi dell'art. 41 del C.G.S., il tesserato colpito da squalifica deve scontare la sanzione nelle gare considerate ufficiali dalle Leghe di competenza per la squadra nella quale militava quando è avvenuta l'infrazione che ha determinato il provvedimento, e non può altresì partecipare in altre squadre della stessa società, a gare ufficiali nel giorno in cui deve scontare la squalifica, essendo consentito l'impiego del calciatore stesso soltanto nelle gare delle altre squadre della società che si svolgono in giorni diversi; - considerato che le gare Grosseto - Versilia del Campionato Nazionale Juniores e Civitacastellana - Grosseto del Campionato Serie D, sono state disputate entrambe sabato 0222002; - ritenuto pertanto che il calciatore Ruscio Giovanni, in quanto squalificato, non aveva titolo per partecipare alla gara di cui in epigrafe e che a tale condotta corrisponde, a carico della società di appartenenza, la sanzione prevista dall'art.12 comma 5 let a) del C.G.S.; P.Q.M. delibera: 1) di accogliere il reclamo e,per l'effetto, di comminare alla società Grosseto la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2; 2) di non addebitare la tassa di reclamo.
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