COMITATO INTERREGIONALE – CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES “Trofeo A. Ricchieri” 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 61 del 20/03/2002 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARA DEL 09/02/2002 MONCALIERI CALCIO S.R.L. – TRINO CALCIO
COMITATO INTERREGIONALE - CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES “Trofeo A. Ricchieri” 2001/2002
Comunicato Ufficiale N° 61 del 20/03/2002 – pubbl. su www.interregionale.com
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
GARA DEL 09/02/2002 MONCALIERI CALCIO S.R.L. - TRINO CALCIO
Il Giudice Sportivo,
- sciogliendo la riserva di cui al C.U. n° 48 del 13 22002;
- esaminato il reclamo fatto pervenire, a seguito di tempestivo preannuncio, dalla A.S. Trino Calcio e con il quale si deduce l'irregolare svolgimento della gara per aver la società Moncalieri, nel corso della stessa, utilizzato il calciatore Agnese Marco squalificato per una gara effettiva come da C.U. n° 41 del 30 12002, invocando, a carico della società Moncalieri, la punizione sportiva della perdita della gara;
- esaminati i documenti ufficiali della gara dai quali si evince che alla stessa ha preso parte il calciatore Agnese Marco (tesserato Moncalieri) , il quale non aveva titolo a parteciparvi in quanto squalificato per una gara per recidività in ammonizione IV infrazione come da C.U. n° 41 del 30 1 2;
- considerato che il suddetto calciatore aveva già partecipato indebitamente alla gara precedente Sanremese - Moncalieri e questo Giudice Sportivo con C.U. n° 51 del 20 22002 aveva inflitto al società Moncalieri la punizione sportiva della perdita della gara;
- ritenuto che a tale condotta corrisponde, a carico della società, la sanzione di cui all'art.12 comma 5 let. a) del C.G.S.;
P.Q.M.
delibera:
1) di accogliere il reclamo e, per l'effetto, di infliggere alla società Moncalieri la punizione sportiva della perdita della gara per 0-2;
2) di non addebitare la tassa di reclamo.