COMITATO INTERREGIONALE – CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES “Trofeo A. Ricchieri” 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 61 del 20/03/2002 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARA DEL 09/02/2002 MONCALIERI CALCIO S.R.L. – TRINO CALCIO

COMITATO INTERREGIONALE - CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES “Trofeo A. Ricchieri” 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 61 del 20/03/2002 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARA DEL 09/02/2002 MONCALIERI CALCIO S.R.L. - TRINO CALCIO Il Giudice Sportivo, - sciogliendo la riserva di cui al C.U. n° 48 del 1322002; - esaminato il reclamo fatto pervenire, a seguito di tempestivo preannuncio, dalla A.S. Trino Calcio e con il quale si deduce l'irregolare svolgimento della gara per aver la società Moncalieri, nel corso della stessa, utilizzato il calciatore Agnese Marco squalificato per una gara effettiva come da C.U. n° 41 del 3012002, invocando, a carico della società Moncalieri, la punizione sportiva della perdita della gara; - esaminati i documenti ufficiali della gara dai quali si evince che alla stessa ha preso parte il calciatore Agnese Marco (tesserato Moncalieri) , il quale non aveva titolo a parteciparvi in quanto squalificato per una gara per recidività in ammonizione IV infrazione come da C.U. n° 41 del 3012; - considerato che il suddetto calciatore aveva già partecipato indebitamente alla gara precedente Sanremese - Moncalieri e questo Giudice Sportivo con C.U. n° 51 del 2022002 aveva inflitto al società Moncalieri la punizione sportiva della perdita della gara; - ritenuto che a tale condotta corrisponde, a carico della società, la sanzione di cui all'art.12 comma 5 let. a) del C.G.S.; P.Q.M. delibera: 1) di accogliere il reclamo e, per l'effetto, di infliggere alla società Moncalieri la punizione sportiva della perdita della gara per 0-2; 2) di non addebitare la tassa di reclamo.
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