COMITATO INTERREGIONALE – CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES “Trofeo A. Ricchieri” 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 66 del 31.10.2001 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C. BOCA BA.SCA GALLIERA AVVERSO LA SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE ZUCCHINI LUCA (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 12 del 17.10.2001 – Campionato Nazionale Juniores “Trofeo A. Ricchieri”).
COMITATO INTERREGIONALE - CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES “Trofeo A. Ricchieri” 2001/2002
Comunicato Ufficiale N° 66 del 31.10.2001 – pubbl. su www.interregionale.com
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C. BOCA BA.SCA GALLIERA AVVERSO LA SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE ZUCCHINI LUCA (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 12 del 17.10.2001 – Campionato Nazionale Juniores “Trofeo A. Ricchieri”).
La Commissione Disciplinare,
· letti gli atti;
· rilevato che le considerazioni della reclamante appaiono in insanabile contrasto con le risultanze dei rapporti dell'arbitro e dell’A.A., da cui si evince che lo Zucchini, espulso per aver colpito a gioco fermo un avversario con una gomitata sul volto, alla notifica del provvedimento si rivolgeva nei confronti dell’arbitro con tono irriguardoso e, all’atto di lasciare il campo, ingiuriava l’assistente arbitrale;
· ritenuto che ai sensi dell’articolo 31 lett. a1) del Codice di Giustizia Sportiva agli atti degli ufficiali di gara è attribuita fede probatoria privilegiata, e che pertanto deve ritenersi che i fatti si siano effettivamente svolti così come ivi descritti;
· considerato che la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo appare di congrua entità in relazione alle modalità di svolgimento dei fatti, e che pertanto essa deve essere confermata,
P.Q.M.
rigetta il reclamo in epigrafe e dispone addebitarsi la relativa tassa in capo alla Società reclamante.
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