COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 100 del 14.12.2001 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. ORVIETANA CALCIO AVVERSO LA SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE COGNIGNI STEFANO (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 88 del 05.12.2001 – Campionato Serie D).
COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D 2001/2002
Comunicato Ufficiale N° 100 del 14.12.2001 – pubbl. su www.interregionale.com
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. ORVIETANA CALCIO AVVERSO LA SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE COGNIGNI STEFANO (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 88 del 05.12.2001 – Campionato Serie D).
La Commissione Disciplinare,
esaminato il ricorso, visionata la registrazione televisiva ad esso allegata, esaminati gli atti e ritenuto che:
· dalla visione della registrazione televisiva dell’episodio di cui al procedimento non si traggono elementi sufficienti a superare la fede privilegiata che assiste il referto del direttore di gara ai sensi dell’articolo 31 a1) del Codice di Giustizia Sportiva, e ad escludere quindi che sia stato il calciatore Cognigni a spintonare l’avversario. A tale riguardo devesi peraltro osservare come il contenuto del reclamo -–che non individua nemmeno l’identità dell’altro calciatore che, a detta della reclamante, sarebbe l’autore della condotta in questione – non contribuisce certo a diradare le obiettive perplessità che residuano anche all’esito dell’esame della cennata registrazione;
· dall’esame del referto arbitrale risulta tuttavia che il Cognigni si è limitato a spintonare l’avversario dopo aver da questi ricevuto una manata in viso;
· che quanto precede deve far ragionevolmente presumere che lo spintonamento - già di per se non particolarmente grave, e dunque non sempre rubricabile come atto di violenza – sia stato compiuto più per allontanare l’aggressore che per offenderlo;
· che sanzione adeguata a tale comportamento – sicuramente indebito – risulta essere quella della squalifica per una giornata di gara,
P.Q.M.
in parziale accoglimento del reclamo proposto riduce la squalifica impugnata da due ad una giornata di gara. Nulla per la tassa non versata.
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