COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 100 del 14.12.2001 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. SAN GIORGIO APRICENA AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 09.01.2002 ALL’ALLENATORE DE GENNARO PANTALEO (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 88 del 05.12.2001 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 100 del 14.12.2001 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. SAN GIORGIO APRICENA AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 09.01.2002 ALL’ALLENATORE DE GENNARO PANTALEO (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 88 del 05.12.2001 – Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, · letto il ricorso avverso la squalifica fino al 9.1.2002 irrogata dal Giudice Sportivo all’allenatore della U.S. San Giorgio Apricena, sig. De Gennaro Pantaleo, riferentesi alla gara Isernia/Apricena del 2.12.2001; · preso atto della rinuncia del De Gennaro Pantaleo all’audizione come da fax 12.12.2001 in atti; · assume la reclamante che l’arbitro avrebbe equivocato in ordine all’atteggiamento dell’allenatore, il quale lungi dal contestare la decisione arbitrale, si sarebbe rivolto ai calciatori della sua squadra dando disposizioni di gioco; · osservato che tale tesi contrasta con il referto arbitrale assistito da fede privilegiata nel quale si afferma che al 40° del secondo tempo l’allenatore De Gennaro Pantaleo già precedentemente redarguito, contestava una decisione sfavorevole alla sua squadra “alzandosi in piedi, agitando le braccia e profferendo a voce alta frase minacciosa nei confronti dell’arbitro, frase ripetuta nel sottopassaggio degli spogliatoi”; · ritenuto che la squalifica fino al 9.1.2002, tenuto conto anche della sosta Natalizia, avuto riguardo alla gravità della condotta minacciosa del De Gennaro ripetuta anche dopo che la gara era terminata, appare sanzione congrua alla condotta accertata, P.Q.M. respinge il ricorso di cui in premessa e dispone l’addebito della tassa non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it