COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 100 del 14.12.2001 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ SAVONA CALCIO S.r.l. AVVERSO LA SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA AL CALCIATORE BIFFI ROBERTO (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 96 del 08.12.2001 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 100 del 14.12.2001 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ SAVONA CALCIO S.r.l. AVVERSO LA SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA AL CALCIATORE BIFFI ROBERTO (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 96 del 08.12.2001 – Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, osserva: il Giudice Sportivo, con decisione riportata nel Comunicato Ufficiale n. 96 del 12.12.2001 squalificava per una gara effettiva il calciatore Biffi Roberto della Savona Calcio S.r.l., “perché, a fine gara, colpiva con un violento pugno, infrangendola, una lampada al neon all’interno del sottopassaggio che conduce agli spogliatoi”. Avverso la suddetta decisione, proponeva reclamo la Savona Calcio S.r.l. che, pur ammettendo che il proprio calciatore si era reso responsabile del gesto sanzionato, dovuto ad “eccessivo nervosismo, causato da ripetute offese profferite dal pubblico”, concludeva chiedendo la commutazione della squalifica in una sanzione pecuniaria, dichiarando anche la disponibilità a risarcire il danno causato alla Società ospitante. Il reclamo è infondato e, quindi, deve essere respinto. Il comportamento del calciatore Biffi, opportunamente rilevato e segnalato dal Direttore di gara, è indubbiamente riconducibile ad una manifesta violazione dell’articolo 1 del Codice di Giustizia Sportiva e, come tale, deve essere sanzionato. La sanzione irrogata, peraltro appare adeguata, P.Q.M. respinge il reclamo proposto dalla Savona Calcio S.r.l. e dispone l’addebito della relativa tassa.
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