COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 108 del 20.12.2001 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ VALLE D’AOSTA CALCIO S.r.l. AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO IN MERITO ALLA GARA VALLE D’AOSTA-IVREA DEL 10.11.2001 (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 26 del 28.11.2001 – Campionato Nazionale Juniores “Trofeo A. Ricchieri”).

COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 108 del 20.12.2001 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ VALLE D’AOSTA CALCIO S.r.l. AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO IN MERITO ALLA GARA VALLE D’AOSTA-IVREA DEL 10.11.2001 (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 26 del 28.11.2001 – Campionato Nazionale Juniores “Trofeo A. Ricchieri”). La Commissione Disciplinare, · letti gli atti del reclamo in epigrafe; · ritenuto che la reclamante non contesta lo svolgimento dei fatti – impiego del calciatore Di Dio nella gara Juniores Valle d’Aosta/Ivrea del 10.11.2001 sebbene squalificato con C.U. n. 67 relativo alle gare del C.N.D. -, limitandosi a rappresentare la eccezionalità della situazione di fatto determinatosi in relazione alla anticipazione al 10.11.2001 della gara Borgosesia/Valle d’Aosta del C.N.D. originariamente programmata in data 11.11.2001, con conseguente sovrapposizione degli impegni della prima squadra e della squadra Juniores della Società Valle d’Aosta nel giorno 10.11.2001; · considerato che tali motivazioni – pur plausibili – non valgono a superare il chiaro dettato normativo dell’articolo 41 del C.G.S., secondo cui il tesserato squalificato non può partecipare a gare ufficiali di altre squadre della medesima Società svolgentesi nello spesso giorno in cui la sanzione deve essere scontata; · rilevato che, ai sensi dell’articolo 12 comma 5 lett. a) del C.G.S., alla Società che fa partecipare alla gara giocatori squalificati o che comunque non abbiano titolo per prendervi parte, è comminata la punizione sportiva della perdita della gara e che, pertanto, la decisione del Giudice Sportivo deve essere integralmente confermata, P.Q.M. rigetta il reclamo in epigrafe e dispone addebitarsi la relativa tassa in capo alla Società reclamante.
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