COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 108 del 20.12.2001 – pubbl. su www.interregionale.com DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MARINARO ANGELO E ALIOTO CARLO PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 CON RIFERIMENTO ALL’ART. 21 COMMI 2 E 3 DELLE N.O.I.F. (nota n. 9567/45PF/EF/MM del 9.11.2001).

COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 108 del 20.12.2001 – pubbl. su www.interregionale.com DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MARINARO ANGELO E ALIOTO CARLO PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 CON RIFERIMENTO ALL’ART. 21 COMMI 2 E 3 DELLE N.O.I.F. (nota n. 9567/45PF/EF/MM del 9.11.2001). La Commissione Disciplinare, · letti gli atti; · richiamato il procedimento già svoltosi dinanzi a codesta Commissione e definito con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 70 del 14.11.2000; · sentito il rappresentante della Procura Federale nella persona del dott. Stefano Palazzi, che ha concluso per l’affermazione della responsabilità dei deferiti ed ha richiesto l’applicazione della sanzione di cui all’articolo 21 delle N.O.I.F.; · richiamato il Comunicato Ufficiale n. 132/a del 30 giugno 1999 con il quale è stata pubblicata la delibera di revoca dell’affiliazione alla Società U.S. Massese ai sensi degli articoli 15 e 16, comma 6 delle N.O.I.F.; · rilevato che la U.S. Massese S.r.l. è stata dichiarata fallita in 2 aprile 1999 dal Tribunale di Massa Carrara – Sezione Fallimentare e che la Società fallita si è resa responsabile, a mezzo dei suoi organi, di numerosi illeciti amministrativi nonché di gravi inadempienze nei confronti della Lega di appartenenza; · rilevato altresì che la stessa Società non ha tenuto regolarmente le scritture contabili obbligatorie per legge e queste non sono state consegnate al Curatore, come disposto dall’articolo 16, comma 3, legge fallimentare, con conseguente esame dello stato passivo più volte prorogato e chiuso in data 1° dicembre 1999 senza la possibilità di avere riscontri per i crediti insinuati; · considerato che alla data di apertura della procedura risultava liquidatore della Società il sig. Angelo Marinaro (nominato il 3.11.1998) e che lo stesso aveva svolto attività di amministratore unico della Società dal 10.10.1997, con la relativa trascrizione effettuata in data 13.7.1998; · considerato altresì che il sig. Carlo Alioto è stato componente del consiglio di amministrazione fino al 16.4.1997 data in cui è stata trascritta la relativa comunicazione presso il registro delle imprese; · accertata per il Marinaro e per l’Alioto la regolarità della notifica effettuata presso l’ultimo domicilio dichiarato in Federazione (anche se in quel domicilio il deferito Marinaro risulta “trasferito”), non essendo pervenuta negli Uffici Federali alcuna comunicazione relativa a nuovi domicili (accertamento condiviso dalla Procura Federale); · ritenuto che l’articolo 21 delle N.O.I.F. dispone che non possono essere “dirigenti” né avere responsabilità nell’ambito delle attività sportive organizzate dalla F.I.G.C. gli amministratori in carica al momento della deliberazione della revoca e della sentenza dichiarativa di fallimento e quelli in carica nel precedente biennio; · ritenuto dunque che ai deferiti debba essere inibito di ricoprire le qualifiche di dirigenti nonché di avere responsabilità nell’ambito delle attività sportive organizzate dalla F.I.G.C.; · rilevato che l’attuale formulazione dell’articolo 21 delle N.O.I.F. non prevede un termine finale per la inibizione, P.Q.M. accoglie il deferimento e, per l’effetto, inibisce Angelo Marinaro e Carlo Alioto a ricoprire la qualifica di dirigenti nonché ad avere responsabilità e rapporti nell’ambito dell’attività sportiva organizzata dalla F.I.G.C..
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it