COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 108 del 20.12.2001 – pubbl. su www.interregionale.com RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.TERRACINA S.r.l. AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO IN MERITO ALLA GARA FERENTINO-TERRACINA DEL 28.10.2001 (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 84 del 28.11.2001 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 108 del 20.12.2001 – pubbl. su www.interregionale.com RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.TERRACINA S.r.l. AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO IN MERITO ALLA GARA FERENTINO-TERRACINA DEL 28.10.2001 (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 84 del 28.11.2001 – Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, esaminato il reclamo, letti gli atti e ritenuto che: · il direttore di gara – nel proprio supplemento di referto – ha esattamente rappresentato sia la esistenza della originaria irregolarità dell’altezza delle porte, sia gli accorgimenti posti in essere dalla Società ospitante per porre rimedio a tali irregolarità; · il direttore di gara ha anche attestato d’aver verificato unitamente ai capitani delle Società il buon esito di tali rimedi e questi ultimi, seppur estemporanei, (leggero scavo lungo la linea di porta degradante per alcuni metri) risultano anche oggettivamente e plausibilmente idonei a sanare le originarie irregolarità; · sotto tale profilo devesi in particolare rilevare come il non perfetto livellamento del campo di gioco conseguente alle cennate sistemazioni – definito nel supplemento un “leggero avvallamento” - non possa, per certo, incidere sulla regolarità del campo di gioco che inoltre, almeno, sotto detto profilo, deve essere discrezionalmente avvallata proprio dal direttore di gara; · corretta e non meritevole di alcuna censura risulta dunque la decisione del Giudice Sportivo che ha rigettato il primo reclamo avanti ad esso proposto dalla Terracina S.r.l. per le irregolarità in questione, P.Q.M. rigetta il reclamo proposto dalla Società Terracina S.r.l., confermando per l’effetto l’impugnato provvedimento del Giudice Sportivo, e della somma di lire 300.000 (Euro 154,94) quale tassa reclamo versata dispone l’incameramento di lire 250.000 (Euro 129,11) quale tassa dovuta e la restituzione di lire 50.000 (Euro 25,82) non dovute.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it