COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 11 del 26.07.2001 – pubbl. su www.interregionale.com DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DEODATI ANGELO (Presidente A.S. Latina S.r.l.) PER VIOLAZIONE ARTT. 2 COMMA 6 E 1 COMMA 3 DEL C.G.S., D’ONOFRIO VITTORIO (già tesserato A.S. Rieti S.p.A.) PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 6 DEL C.G.S., STEFANI RENATO (segretario A.S. Latina S.r.l.) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S., TROTTA STEFANO (Presidente A.S. Terracina S.r.l.) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 2 del C.G.S., DELLA SOCIETA’ A.S. LATINA S.r.l. PER VIOLAZIONE ART. 6 COMMI 1 E 2 DEL C.G.S. E DELLA SOCIETA’ A.S. TERRACINA S.r.l. PER VIOLAZIONE ART. 6 COMMA 1 DEL C.G.S. (nota n. 656/323pf/GF/en del 15.06.2001).

COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 11 del 26.07.2001 – pubbl. su www.interregionale.com DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DEODATI ANGELO (Presidente A.S. Latina S.r.l.) PER VIOLAZIONE ARTT. 2 COMMA 6 E 1 COMMA 3 DEL C.G.S., D’ONOFRIO VITTORIO (già tesserato A.S. Rieti S.p.A.) PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 6 DEL C.G.S., STEFANI RENATO (segretario A.S. Latina S.r.l.) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S., TROTTA STEFANO (Presidente A.S. Terracina S.r.l.) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 2 del C.G.S., DELLA SOCIETA’ A.S. LATINA S.r.l. PER VIOLAZIONE ART. 6 COMMI 1 E 2 DEL C.G.S. E DELLA SOCIETA’ A.S. TERRACINA S.r.l. PER VIOLAZIONE ART. 6 COMMA 1 DEL C.G.S. (nota n. 656/323pf/GF/en del 15.06.2001). La Commissione Disciplinare, Visti gli atti, Esaminato il deferimento del Procuratore Federale, Ascoltato il Presidente della A.S.Terracina, assenti tutti gli altri deferiti, Preso atto delle conclusioni del rappresentante della Procura Federale avv. Oreste Fasano che ha chiesto l’affermazione della responsabilità di tutti i deferiti e, per l’effetto, l’irrogazione delle seguenti sanzioni: Deodati Angelo,Presidente A.S.Latina: inibizione per anni uno; D’Onofrio Vittorio, già tesserato A.S.Rieti: squalifica per mesi sei; Stefani Renato, segretario A.S.Latina: inibizione per mesi sei; Trotta Stefano, Presidente A.S.Terracina: inibizione per mesi tre; A.S.Latina: ammenda di lire 3.000.000; A.S.Terracina: ammenda di lire 1.000.000. Valutati i fatti oggetto del deferimento nella loro complessità, se ne deducono per le singole posizioni le seguenti considerazioni: DEODATI Angelo,Presidente A.S.Latina - A.S. Latina. Il Deodati è stato deferito per essersi reso responsabile di comportamento antiregolamentare in quanto, essendo venuto a conoscenza di possibile illecito sportivo in ordine all’incontro Rieti – Sambenedettese, tardava a darne comunicazione al Comitato competente ovvero all’Ufficio Indagini della F.I.G.C.. Inoltre, il Deodati è stato deferito per essersi reso responsabile di dichiarazioni lesive della reputazione di dirigenti federali mediante affermazioni contenute in una lettera indirizzata al Procuratore Federale in data 20.2.01. Da un attento esame degli atti è risultato che effettivamente il Deodati, pur venuto a conoscenza, in data 11.12.00, di un possibile illecito sportivo in ordine all’incontro Rieti – Sambenedettese che si sarebbe svolto il 17 dicembre successivo, ometteva di darne comunicazione al Comitato Nazionale per l’Attività Interregionale per la Lega Nazionale Dilettanti sino al 14 dicembre successivo. Ma v’è di più. Dal giorno 11 al giorno 14 dicembre 2000 il Deodati poneva in essere una serie di iniziative (soprattutto contatto telefonico con il D’Onofrio in presenza di testimoni) assolutamente in contrasto con quei principi di lealtà e correttezza cui dovrebbe adeguarsi ogni tesserato. Il fatto che solo in data 14 dicembre 2000 il Deodati abbia ritenuto di dare comunicazione delle voci di cui era venuto a conoscenza equivale ad una mancata denuncia per non aver consentito ai competenti organi federali di porre in essere tempestivamente tutte le iniziative ritenute necessarie. Va dunque censurato il comportamento tenuto al riguardo dal Presidente dell’A.S. Latina per violazione dell’art.2, comma 6, C.G.S.. Lo stesso Sig. Angelo Deodati non ha fornito, all’esito del deferimento, alcuna giustificazione per le affermazioni contenute nella lettera 20.2.01 inviata al Procuratore Federale. Questa lettera contiene una serie di affermazioni assai lesive della reputazione di vari dirigenti federali, affermazioni prive di qualsivoglia prova a sostegno e dunque del tutto inattendibili. Non può essere permesso a tesserati di rivolgere accuse immotivate nei confronti di dirigenti federali e dunque anche sotto questo aspetto va affermata la responsabilità del Deodati, per violazione dell’art. 1, comma 3, C.G.S.. Ne consegue, altresì, la responsabilità diretta ed oggettiva dell’A.S. Latina ai sensi dell’art.6, commi 1 e 2, C.G.S.. D’ONOFRIO Vittorio, già tesserato per l’A.S. Rieti. Il D’Onofrio è stato deferito per essersi reso responsabile di comportamento antiregolamentare in quanto, essendo venuto a conoscenza di possibile illecito sportivo in ordine all’incontro Rieti – Sambenedettese in programma per il 17.12.00, ometteva di darne comunicazione al Comitato competente ovvero all’Ufficio Indagini della F.I.G.C.. Risulta comprovato dagli atti del giudizio che il D’Onofrio abbia più volte reso noto ad altri tesserati (Dott. De Amicis, medico sociale del Latina, ed Angelo Donati, Presidente del Latina) di un possibile illecito in ordine alla partita Rieti – Sambenedettese. Inoltre, lo stesso D’Onofrio avrebbe avuto ulteriori contatti con il Deodati diretti a confermare l’esistenza di un possibile illecito, specificando, nel corso degli stessi, di conoscere, ma non voler comunicare, i nominativi dei giocatori coinvolti nella vicenda. Peraltro, interrogato dal rappresentante dell’Ufficio Indagini, il D’Onofrio forniva risposte contraddittorie che lasciavano intendere la propria volontà di non fare piena luce sui fatti a propria conoscenza. Alla luce di quanto sopra, può essere affermata la responsabilità del D’Onofrio rispetto ai fatti addebitati, per violazione dell’art.2, comma 6, C.G.S.. STEFANI Renato, segretario A.S.Latina. Lo Stefani è stato deferito per essersi reso responsabile di gravi affermazioni circa il regolare svolgimento del Campionato Nazionale Dilettanti nel corso di un incontro tra i rappresentanti del Girone F del Comitato Interregionale tenutosi a Terni in data 26.1.01. Da un esame degli atti si trae conferma che effettivamente, nel corso della menzionata riunione, il segretario del Latina Stefani aveva fatto una serie di illazioni in ordine alla gara Rieti – Sambenedettese ed anche in ordine ad altre gare per le quali si sarebbe verificato l’esborso di somme di denaro in favore di calciatori e società per condizionare l’esito degli incontri (vedi testimonianze Ferretti e Giannelli). Pertanto può essere affermata la responsabilità dello Stefani in merito alle contestazioni in suo danno formulate, per violazione dell’art.1, comma 1, C.G.S.. TROTTA Stefano, Presidente A.S. Terracina – A.S. Terracina. Il Trotta è stato deferito per mancata comparizione dinanzi al rappresentante dell’Ufficio Indagini, nonostante regolare convocazione. Il Trotta ha eccepito al riguardo di avere ricevuto, in una prima occasione, irrituale convocazione telefonica da parte di un non meglio identificato rappresentante dell’Ufficio Indagini che non si sarebbe poi presentato all’appuntamento all’orario convenuto. Ha eccepito altresì che la seconda convocazione non gli sarebbe mai pervenuta in quanto il recapito postale della società non sarebbe mai entrato nella piena disponibilità dello stesso presidente subentrato ad altra gestione societaria, e le linee telefoniche e dunque il fax (indicati nell’Annuario federale) sarebbero state da tempo disattivate per morosità della stessa precedente gestione dirigenziale. Se da una parte le deduzioni del Trotta costituiscono una attenuante nella valutazione del comportamento dallo stesso tenuto, dall’altra non può essere ignorato che la convocazione formale inviata via fax alla sede sociale non è pervenuta a conoscenza del Trotta per negligenza allo stesso ascrivibile. Il Trotta avrebbe dovuto, infatti, non appena divenuto presidente, comunicare il nuovo recapito postale della società e le nuove utenze telefoniche al fine di rendere reperibile l’A.S. Terracina ed i propri tesserati. La mancata comparizione del Trotta va dunque in ogni caso censurata pur con le attenuanti del caso, per violazione dell’art. 1, comma 2, C.G.S.. Ne consegue, altresì, la responsabilità diretta dell’A.S. Terracina ai sensi dell’art. 6, comma 1, C.G.S.. P.Q.M. affermata la responsabilità di tutti i deferiti, irroga le seguenti sanzioni; Deodati Angelo,Presidente A.S.Latina: inibizione per anni uno; D’Onofrio Vittorio, già tesserato A.S.Rieti: squalifica per anni uno; Stefani Renato, segretario A.S.Latina: inibizione per mesi quattro; Trotta Stefano, Presidente A.S.Terracina: inibizione per mesi due; A.S.Latina: ammenda di lire 2.000.000; A.S.Terracina: ammenda di lire 700.000.
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