COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 131 del 01.02.2002 – pubbl. su www.interregionale.com DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FIORINO CARLO (tesserato e Presidente A.C. Ars et Labor Grottaglie) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. E DELLA SOCIETA’ A.C. ARS ET LABOR GROTTAGLIE PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 DEL C.G.S. (nota n. 11180/106pf/EF/MM del 10.12.2001).

COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 131 del 01.02.2002 – pubbl. su www.interregionale.com DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FIORINO CARLO (tesserato e Presidente A.C. Ars et Labor Grottaglie) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. E DELLA SOCIETA’ A.C. ARS ET LABOR GROTTAGLIE PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 DEL C.G.S. (nota n. 11180/106pf/EF/MM del 10.12.2001). La Commissione Disciplinare, · letti gli atti del procedimento osserva: · con provvedimento del 10.12.2001 (prot. 11180/106pf/EF/MM), la Procura federale deferiva a questa Commissione Disciplinare Carlo Fiorino in quanto tesserato F.I.G.C. e Presidente della A.C. Ars et Labor di Grottaglie, e la Società A.C. Ars et Labor di Grottaglie, per rispondere, il primo, della violazione di cui all’articolo 1 comma 1 del C.G.S., per aver tenuto una condotta non conforme ai principi sportivi della probità e della rettitudine sportiva; la seconda, per violazione di cui all’articolo 2 comma 4 del C.G.S. per responsabilità diretta ed oggettiva in ordine all’addebito contestato al suo Presidente; · all’udienza odierna è presente per la Procura federale, l’avv. Edilberto Ricciardi, il quale chiede l’affermazione della responsabilità dei deferiti con la conseguente sanzione di un mese di inibizione per il Presidente, sig. Carlo Fiorino, e l’ammenda di 500,00 Euro per la A.C. Ars et Labor di Grottaglie; · per i deferiti nessuno è presente; · il deferimento deve essere accolto; · infatti, in occasione della riunione di questa Commissione in data 9.11.2001 in relazione al reclamo della A.C. Ars et Labor di Grottaglie avverso le sanzioni disciplinari del Giudice Sportivo comminate a carico della Società e dei calciatori Angelo Antonazzo e Massimo Gallo perché, tra l’altro, “a fine gara, rivolgevano all’arbitro, nello spogliatoio arbitrale, espressioni offensive e minacciose”, il Presidente sig. Carlo Fiorino spontaneamente dichiarava “di essere lui la persona che, in qualità di Presidente della Società A.C. Ars et Labor di Grottaglie, si era presentato nello spogliatoio arbitrale e con modi urbani aveva chiesto spiegazioni della chiassata dell’arbitro verificatasi alla fine della partita”. A seguito della suddetta ammissione, questa Commissione Disciplinare, ravvisava la necessità di trasmettere il relativo verbale alla Procura federale per gli adempimenti di competenza in quanto dal rapporto arbitrale risultava che una persona, poi identificata nel sig. Carlo Fiorino, si presentava nello spogliatoio arbitrale dicendo all’arbitro: “noi siamo onesti, tu no, io ho amici in Federazione e farò una relazione, stai sicuro che non ti faccio più arbitrare”. · orbene, considerato il valore di prova privilegiata del rapporto arbitrale e che nessuna prova contraria risulta esistenti negli atti, P.Q.M. dichiara il sig. Carlo Fiorino e la Società Ars et Labor di Grottaglie responsabili dei fatti così come contestati e, per l’effetto, commina a: sig. Carlo Fiorino, in quanto tesserato e Presidente della Società A.C. Ars et Labor di Grottaglie, la sanzione della inibizione per mesi uno; alla A.C. Ars et Labor di Grottagluie la sanzione di 500,00 Euro di ammenda per responsabilità diretta ed oggettiva
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