COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 132 del 06/02/2002 – pubbl. su www.interregionale.com Giudice Sportivo: Decisioni in ordine alla gara del 06/01/2002 – Reclamo GARA DEL 06/01/2002 CECCANO – TURRIS 1944 S.R.L.
COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D 2001/2002
Comunicato Ufficiale N° 132 del 06/02/2002 – pubbl. su www.interregionale.com
Giudice Sportivo: Decisioni in ordine alla gara del 06/01/2002 – Reclamo
GARA DEL 06/01/2002 CECCANO - TURRIS 1944 S.R.L.
Il Giudice Sportivo,
- visto il provvedimento in data 25 12002 con il quale la Commissione Disciplinare del Comitato Interregionale trasmetteva a questo Giudice Sportivo gli atti relativi al reclamo proposto dalla società Turris avverso la posizione irregolare del calciatore Lagordi Samuele (tesserato Ceccano)
- rilevato che, ai sensi dell'art. 24 comma 3 let.b) del C.G.S. il reclamo doveva essere preannunciato telegraficamente entro le ore 24.00 del giorno successivo a quello della gara alla quale si riferiva e che le relative motivazioni andavano trasmesse nei 7 gg successivi;
- rilevato che la società Turris non ha adempiuto a tali formalità e che detta omissione costituisce motivo di inammissibilità del reclamo ai sensi dell' art.29 comma 5 e 9 del C.G.S.
P.Q.M.
delibera:
1) di dichiarare inammissibile il reclamo;
2) di addebitare sul conto della società Turris la tassa reclamo
3) di trasmettere gli atti al Presidente del Comitato Interregionale per quanto di competenza in ordine al dedotto irregolare tesseramento del calciatore Lagordi Samuele.